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Assistenza spirituale nei penitenziari
Sono state inviate la settimana scorsa al Ministero della Giustizia e ai Provveditorati regionali le liste dei ministri di culto abilitati a visitare i detenuti nelle carceri. In base all’art. 9 della legge 516/88, che recepisce l’Intesa stipulata fra il Governo italiano e la Chiesa avventista, negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall’Unione delle chiese cristiane avventiste. A tal fine l’Unione trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari di competenza territoriale. I pastori avventisti sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. Essi hanno il diritto di entrare nei penitenziari italiani sia su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie, sia per iniziativa autonoma in locali messi a disposizione dal direttore dell’istituto di detenzione. Il direttore dell’istituto è tenuto a informare il ministro di culto competente per territorio di tutte le richieste della specifica assistenza spirituale provenienti dai detenuti.


«Il Mondo non sarà mai abbastanza vasto, né l’Umanità abbastanza forte per essere degni di Colui che li ha creati e vi si è incarnato»
(P. Teilhard de Chardin, La vision du passé, in “Inno dell’universo”, Queriniana, Brescia 1995, p. 76)>>