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Addebitabilita' della separazione per eccessiva rigidita' nell'educazione dei figli
(Corte di Cassazione - Civile Sentenza 02 settembre 2005, n.17710 - Leonardo Lastei)

Costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione, la condotta del coniuge che si traduca in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale. In particolare, al fine dell'addebitabilit� della separazione, il comportamento di un coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi e la propria particolare mentalit�, pu� assumere rilevanza solo se si traduca in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia inconciliabile con i doveri medesimi, atteso che, in caso contrario, e per quanto detti principi o mentalit� siano criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarit� caratteriali, le quali valgono a spiegare le difficolt� del rapporto, ed eventualmente l'errore originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano situazioni d'imputabilit� della crisi, nel senso previsto dall'art. 151, secondo comma, c.c. Ci� premesso, occorre sottolineare che il dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorch� costoro siano ovviamente i primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi. L'art. 144 stabilisce, infatti, l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, s� che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, pu� tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa pu� divenire fonte d'intollerabilit� della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
LaPrevidenza.it, 08/12/2007