Il cristiano e il buonismo

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Justee
00sabato 23 giugno 2007 12:50
Cari foristi apro questo post perchè volevo condividere con voi alcune riflessioni , per approfondire la questione del Buonismo
Il buonismo è lo stesso di quello che ha predica la Bibbia oppure è una nostra defezione che non porta a nulla , anzi aggrava il rispetto tra le nazioni e le culture ???
A seguire inserirò dei momenti , dei flash con particolare attenzione ai fatti prettamente religiosi che esprimono buonismo ma che non portano a nulla
Grazie per chi ci seguirà
benimussoo
00sabato 23 giugno 2007 15:20
Re:

Scritto da: Justee 23/06/2007 12.50
Cari foristi apro questo post perchè volevo condividere con voi alcune riflessioni , per approfondire la questione del Buonismo
Il buonismo è lo stesso di quello che ha predica la Bibbia oppure è una nostra defezione che non porta a nulla , anzi aggrava il rispetto tra le nazioni e le culture ???
A seguire inserirò dei momenti , dei flash con particolare attenzione ai fatti prettamente religiosi che esprimono buonismo ma che non portano a nulla
Grazie per chi ci seguirà



Ciao Rino ,parto io , secondo Voi /Noi è buonismo quello di accogliere migliaia di disperati che arrivano dai paesi dell'est , dove in italia e vengono accolti nella maggior parte dei casi bene ... ma nelle tragedia quotidiane scopriamo sempre più la disonesta , quella di reputarsi ortodossi !!
Justeee
00mercoledì 27 giugno 2007 20:05
Re: Re:

Scritto da: benimussoo 23/06/2007 15.20


Ciao Rino ,parto io , secondo Voi /Noi è buonismo quello di accogliere migliaia di disperati che arrivano dai paesi dell'est , dove in italia e vengono accolti nella maggior parte dei casi bene ... ma nelle tragedia quotidiane scopriamo sempre più la disonesta , quella di reputarsi ortodossi !!



Dana non si è capito molto ciò che volevi dire .. comunque io ne aggiungo una , oggi mi sento illuminato "è buonismo lasciare che la moglie/marito abbandonino la casa per professare la loro fede
Viviana.30
00martedì 10 luglio 2007 23:20
è buonismo quello di lasciare che i nostri figli magari fumano degli spinelli , fanno danni , hanno una educazione scolastica o della vita trasandata , rispondono a noi genitori come se fossimo loro amici ..
Justeee
00lunedì 27 agosto 2007 14:31
Re:
Justee, 23/06/2007 12.50:

Cari foristi apro questo post perchè volevo condividere con voi alcune riflessioni , per approfondire la questione del Buonismo
Il buonismo è lo stesso di quello che ha predica la Bibbia oppure è una nostra defezione che non porta a nulla , anzi aggrava il rispetto tra le nazioni e le culture ???
A seguire inserirò dei momenti , dei flash con particolare attenzione ai fatti prettamente religiosi che esprimono buonismo ma che non portano a nulla
Grazie per chi ci seguirà



Ciao Rino il buonismo ...

"In quest’epoca è di moda il "buonismo". Con tale termine s’intende quell’atteggiamento in forza del quale si deve necessariamente essere misericordiosi nei confronti di tutti indistintamente, senza badare all’atteggiamento interiore. Se qualcuno non si uniforma viene tacciato d’essere un cattivo cristiano o un insensibile ai valori umani!

Gesù, che per noi cristiani è l’unico e vero Maestro di fede e modello perfetto di santità, ci insegna, mediante il Vangelo, ad assumere un comportamento ben diverso, frutto di discernimento. Gesù, infatti, è la misericordia incarnata del Padre ed è venuto per salvare i peccatori....che si pentono! L’illuminate esempio dei due ladroni ne è una evidente riprova. Solo a quello che si è pentito il Signore ha detto: "Tu oggi stesso sarai con me in Paradiso". Non all’altro! A tutto il mondo il Signore dice: "Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù". A tutti ha detto di credere al Vangelo ed ha raccomandato agli apostoli ed ai discepoli di predicarlo ad ogni creatura. La moltiplicazione dei pani e dei pesci l’ha operata non nei confronti di tutti, ma di quanti da due giorni lo seguivano digiuni. S. Paolo si preoccupava di predicare prioritariamente il Vangelo e la conversione, affermando: "Chi non vuol lavorare neppure mangi" (2 Ts. 3,10). E la chiesa ci insegna che quando parla S. Paolo è "Parola di Dio".

Ben diverso invece è il buonismo che affonda le sue radici in un’ideologia senza Dio. Infatti, ben diversamente da quanto raccomandato dalla Sacra Scrittura, l’atteggiamento che va di moda, anche tra i cristiani, è totalmente teso a portare aiuto materiale a tutti indistintamente. Quel che solo conta è offrire il panino ai barboni, l’assistenza sanitaria agli immigrati irregolari, la casa alle coppie gay; permettere l’adozione ai single ed agli omosessuali; eliminare l’ergastolo e concedere licenze speciali anche ai peggiori delinquenti purchè si "comportino bene" in galera ecc. Predicare il Vangelo ad ogni creatura è diventato invece un opzional! Lottare affinché venga amministrata un’equa giustizia a tutela dei cittadini per bene (costretti a subire ogni genere di soprusi) e dell’intera società, combattere gli spettacoli televisivi porno-violenti o amorali proiettati specialmente in prima serata, chiedere che l’ONU si preoccupi veramente di fornire aiuti umanitari e tecnologici ai paesi in difficoltà ecc. sono azioni che vengono invece considerate un po’ eccentriche. Naturalmente i risultati sono sotto gli occhi di tutti! Gesù ha infatti ammonito: "Senza di me non potete nulla!". E senza l’osservanza del 1° comandamento, anche il secondo diventa inefficace come ha dimostrato il libro "Un prete dannato mette in guardia contro l'inferno" di Meyer Bonaventura, ed.Segno."


Viviana.30
00giovedì 30 agosto 2007 15:42
Re: Re:

Naturalmente i risultati sono sotto gli occhi di tutti! Gesù ha infatti ammonito: "Senza di me non potete nulla!". E senza l’osservanza del 1° comandamento, anche il secondo diventa inefficace come ha dimostrato il libro "Un prete dannato mette in guardia contro l'inferno" di Meyer Bonaventura, ed.Segno."



E' come voler dire gestire una famiglia senza Padre [SM=x511465]





mps_rh
00domenica 9 marzo 2008 09:58
ho trovato questa discussione e credo che sia interessante per un semplice motivo rispecchia il sentimento di di chi vede infrangere i suoi diritti su questioni che per il cittadino italiano diventano doveri.
Scrivo qui perchè vorrei portare un esempio , settimana scorsa mentre mi recavo al lavoro in treno mi sono seduta affianco ad una persona credo di fede islamica , e aveva il burca , ora non so se ci siano leggi che tutelano la questione della visibilità della persona , ma devo dire che provavo imbarazzo perchè questa donna di visibile aveva solo gli occhi , mi sono domandata quale sia il senso di questo vestirsi ,e quale sia la possibile soluzione alla sicurezza di noi cittadini

Ho trovato questo interessante approfondimento che parla sia di velo che burka /, burqua /burca che dir si voglia

1. La legge sul velo

La polemica relativa alla cosiddetta “legge sul velo”, appena entrata in vigore in Francia, ha varcato i confini di quel Paese ed è divenuta di interesse internazionale.

Cercheremo pertanto di affrontare un primo studio di questa normativa, ovviamente soltanto dal punto di vista giuridico e cercando di ridurre al minimo le valutazioni di natura strettamente religiosa e politica.

L’art. 1 della legge recita: “Nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici, i segni e gli abiti che manifestino ostensibilmente l’appartenenza religiosa degli alunni, sono vietati”.

L’avverbio ostensibilmente, secondo l’interpretazione maggioritaria, dovrebbe significare in modo palesemente visibile ed infatti, nelle prime dichiarazioni, il Ministro della pubblica istruzione ha precisato che la legge riguarda non soltanto il velo ma anche le croci di notevoli dimensioni, la kippah, il turbante dei sikh e persino un particolare modo di portare la barba, secondo le prescrizioni del diritto musulmano.


2. Definizioni rilevanti

Chador, o Hijab, o velo islamico: copertura della donna, non aderente, lungo tutto il corpo, compresi seno e capelli; restano scoperti soltanto le mani, il viso e i piedi.

Burqa: copertura totale (solitamente di colore nero), guanti compresi, con feritoia per gli occhii.


3. Le ragioni della legge francese

Secondo l’accurata ricostruzione di p. Samir Khalil Samir SJii la querelle sul velo nelle scuole nacque nel 1989 quando tre ragazze rifiutarono di togliere il loro chador malgrado l’espressa richiesta del preside, e furono espulse dalla scuola. Seguirono numerosi altri episodi, anche con strascichi giudiziari, e una circolare ministeriale del 1994 che considerava i segni di ostentazione religiosa come elementi di proselitismo.

Le rivendicazioni religiose si sarebbero poi estese fino a comprendere richieste di cibo islamico, orari speciali in piscina per le donne, sospensione delle lezioni e degli esami per ragioni di preghiera e così via.

Per cercare di risolvere la situazione, il Presidente della Repubblica incaricò una apposita Commissione composta da venti saggi e presieduta da Bernard Stasi.

La conclusione della Commissione, dopo circa cinque mesi di studi e consultazioni, fu che le rivendicazioni religiose sempre più pressanti rischiavano di mettere in pericolo l’unità della Repubblica, e che la questione si spostava dal terreno della libertà di coscienza a quello dell’ordine pubblico.

I risultati del “rapporto Stasi” dicono che per la comunità scolastica nel suo complesso, portare il velo è troppo spesso fonte di conflitti, di divisioni ed anche di sofferenze.

Il carattere visibile di un segno religioso è considerato da molti come contrario alla missione della scuola che deve essere uno spazio di neutralità ed un luogo di risveglio della coscienza critica. È anche un danno ai principi ed ai valori che la scuola deve insegnare, in particolare l'uguaglianza tra gli uomini e le donne.

La Commissione propose pertanto di vietare nelle scuole qualsiasi segno religioso o politico “ostensibile”, e ne è nata la legge in esame, le cui radici risiedono nel significato che in Francia è dato al concetto di laicità dello Stato: la Costituzione francese definisce lo Stato come laico, ma sembra che i francesi intendano tale espressione come estraneità del potere pubblico alla religione, che deve rimanere una questione privata ed interiore.


4. La situazione italiana

Un deputato di Forza Italia ha recentemente presentato una proposta di legge tendente a contrastare la discriminazione dei minori e della condizione femminile anche nell’ambito scolastico, e che proibisce l’uso di vestiario tendente ad occultare la persona.

Secondo il proponente, l’adozione di atteggiamenti tipici di molte comunità islamiche volti a considerare la femminilità in senso negativo è in contrasto con il dettato costituzionale italiano e con le norme comunitarie.

Nei mesi scorsi si sono registrate ulteriori notizie analoghe, basate però sulla normativa vigente.

In particolare, i sindaci di Brezzo (CO) e Azzano Decimo (PN) hanno emesso due ordinanze simili, con le quali vietano di indossare in luoghi pubblici veli, caschi integrali o altri accessori che coprano il volto rendendolo non riconoscibile.

Entrambe le ordinanze si basano sulla normativa di pubblica sicurezza: in particolare l’art. 85 del R.d. 18 giugno 1931 n. 773iii recita: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico”, mentre l’art. 5 della Legge 22 maggio 1975 n.152 proibisce “l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”.

Un atto analogo ai precedenti è la circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995, con la quale il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte di identità di cittadini professanti culti religiosi che impongano l’uso di tali copricapo.

Con altra circolare del 24 luglio 2000 il Ministero dell’Interno ha precisato che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi, “sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purchè mantenga il volto scoperto” e pertanto tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purchè i tratti del viso siano ben visibili.

Tale circolare, in conseguenza, estende il principio della precedente, riferita alla carta d’identità, anche alle fotografie da apporre sui permessi di soggiorno.

La differenza terminologica sopra indicata (paragrafo 2) rende più chiara la distinzione tra le diverse ipotesi.

Mentre il burqa, oltre ad essere un simbolo religioso, nasconde il volto di chi lo indossa, i chador e i copricapo mantengono il loro significato simbolico e religioso ma non occultano il volto della persona.

Abbiamo illustrato in precedenza come le motivazioni della legge francese si richiamino ad esigenze di ordine pubblico.

In Italia la nozione di ordine pubblico non è normativamente definita; la formula giuridica appare per la prima volta nella codificazione napoleonica e possiamo pertanto affermare che l’espressione ha paternità francese, ma anche lì non vi è una definizione.

La definizione di ordine pubblico è stata resa in modo magistrale dalla nostra Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 1962 n. 19: “l’ordine pubblico è un valore costituzionalmente protetto, quale patrimonio dell’intera collettività; sono pertanto costituzionalmente legittime le norme che effettivamente, ed in modo proporzionato, siano rivolte a prevenire e a reprimere i turbamenti all’ordine pubblico (intesi come insorgere di uno stato concreto ed effettivo di minaccia all’ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo) eventualmente anche mediante la limitazione di altri diritti costituzionalmente garantiti” .

La norma che vieta il mascheramento risale infatti ai cosiddetti “anni di piombo”, nei quali accadeva di frequente che si commettessero omicidi con il volto nascosto da un passamontagna o mascherato durante il periodo del carnevale.

La Corte Costituzionale ha dettato i criteri: è possibile limitare un diritto costituzionalmente garantito (quale quello della libertà religiosa), ma solo con norme che in modo proporzionato reprimano uno stato concreto ed effettivo di minaccia all’ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo.


5. La legge del Corano

Numerosi commentatori si sono addentrati nell’esame dei versi del Corano, e qualcuno ha affermato che il velo non è imposto da precetti religiosi, ma costituisce soltanto un segno dei limiti sociali imposti alla donna.

In un articolo pubblicato da Alì Matteo Scalabriniv sono riportati numerosi passi del Corano che, al contrario, sembrano indicare nel chador un simbolo religioso dal significato preciso.

Senza alcuna pretesa di interpretazione delle norme coraniche, il verso 33,59 sembra chiarissimo: “…Oh Profeta, dì alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate…”.

Il chador consente alla donna di essere riconosciuta perché lascia scoperto il volto, ma al tempo stesso le consente di non essere molestata perché ne nasconde le forme.

La natura di simbolo religioso del chador, pertanto, non dovrebbe essere messa in discussione.


6. La laicità dello Stato nell’esperienza italiana e il paradosso dei cinesi

Secondo gli esponenti del Governo francese, la legge contestata afferma il principio di laicità dello Stato e non ostacola, ma anzi garantisce, la libertà religiosa.

Il concetto di laicità dello Stato, laddove sia adottato, dovrebbe avere un significato e una interpretazione univoca; pertanto i precedenti giurisprudenziali italiani possono costituire un utile metro di paragone.

La nostra Costituzione, all’art. 8, stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; all’art. 3 che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione; all’art. 10 che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo.

Quest’ultima norma ha provocato una battuta riguardante il “paradosso dei cinesi”: poiché in Cina è in vigore la pena di morte e non sono garantite le stesse libertà dell’Italia, il diritto d’asilo potrebbe essere richiesto (legittimamente?) da un miliardo di cinesi.

Il paragone è qui inserito allo scopo di sottolineare che determinati diritti sono garantiti alla persona, e non soltanto al cittadino italiano; con riferimento agli stranieri, è importante rilevare che l’art. 2 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286v riconosce allo straniero che sia comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato “i diritti fondamentali della persona umana…”.

Ai fini di tali diritti fondamentali, pertanto, non occorre distinguere tra straniero regolarmente soggiornante e straniero irregolare, come è indirettamente confermato dalla recente ordinanza della nostra Corte Costituzionale, 14 maggio 2004 n. 144.

La Corte, stabilendo che lo straniero irregolare, benché privo del numero di codice fiscale, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha implicitamente ammesso che il permesso di soggiorno non è indispensabile per accedere al detto beneficio, ed ha così superato il dato letterale dell’art. 119 del T.U. sulle spese di giustiziavi.

Si applica cioè il principio per cui taluni diritti inviolabili, come quello di difesa e di accesso alla giustizia per i non abbienti, competono all’uomo in quanto tale, e non al cittadino o allo straniero in regola con le norme sull’immigrazione.

Puntualizzato questo aspetto, occorre adesso riempire di contenuto il principio di laicità, ed anche in questo caso è decisiva l’interpretazione della Corte Costituzionale.

La sentenza 20 novembre 2000, n. 508, che richiama la precedente n. 440 del 1995, precisa che detto principio di laicità non implica “indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni, ma legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione”.

Sembra che da queste parole si possa dedurre che laicità significa offrire un sostegno a tutte le religioni, così da favorire la libera estrinsecazione del pensiero e del culto, ma che non sia ammissibile un divieto di manifestare, neanche se esso sia esteso a tutte le confessioni; ciò con l’eccezione di norme dettate, in casi specifici e di fronte a rischi concreti, a tutela dell’ordine pubblico.

La minaccia all’ordine pubblico è caratterizzata anche dalla sua effettuazione con mezzi illegali, secondo la Corte delle Leggi; e certamente non può dirsi illegale la semplice ostentazione di un simbolo religioso.


6. La normativa europea

Nel mese di giugno 2004 i capi di Stato e di governo dei 25 Stati membri dell’Unione Europea hanno adottato all’unanimità il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.

L’entrata in vigore avverrà dopo la firma ufficiale, che è prevista per il 29 ottobre prossimo a Roma, una volta che il testo sarà stato accuratamente rivisto e tradotto in tutte le lingue.

Il testo dovrà poi essere approvato da ciascuno dei paesi firmatari secondo le proprie procedure costituzionali: si tratta della ratifica del trattato da parte degli Stati membri, che avviene, secondo i diversi sistemi giuridici, o tramite l’approvazione di una legge ovvero previo referendum tra i cittadini.

Una volta notificati tutti gli strumenti di ratifica, il Trattato produrrà i suoi effetti; è comunque una norma della quale possiamo cominciare a tener conto, almeno per i suoi principi generali.

Esaminiamo allora due passaggi che appaiono decisivi per la questione in esame.

Articolo I-10: Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

Quello che precede è un principio di diritto già consolidato in giurisprudenza, che viene però codificato.

A seguito di un sommario esame della giurisprudenza italiana, rileviamo quanto segue.

Secondo Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996 n. 54, “costituisce ormai insegnamento assolutamente consolidato il principio che nel contrasto fra diritto interno e diritto comunitario la prevalenza spetta a quest’ultimo anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva… che l’applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare e che tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della P.A. nello svolgimento della loro attività amministrativa”.

Anche la Corte di Cassazione ha più volte statuitovii che il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto comunitario, sia quando il conflitto insorga con una disciplina prodotta da regolamenti, sia nel caso di direttive esecutive, sia nelle ipotesi di violazione di principi generali ricavati dall’interpretazione della Corte di Giustizia.

Ed ancora:

Articolo II-10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Questo secondo passaggio rende la norma costituzionale molto simile a quella italiana, nell’interpretazione che è stata fornita dalla nostra Corte Costituzionale e sopra riportata: si stabilisce cioè anche in sede europea il principio per cui libertà di religione non equivale (soltanto) a diritto di non essere discriminati per le proprie convinzioni, ma (anche) a diritto di manifestare le idee religiose, ovviamente anche con segni evidenti ed in pubblico.

Naturalmente, le interpretazioni possono essere diverse, e prevedibilmente lo saranno: all’interno dell’Europa convivono infatti diversi sistemi costituzionali, ciascuno dei quali ha una propria versione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Francia e Italia sono Stati laici (anche se, come abbiamo visto, pare che il senso della laicità sia diverso). All'estremo opposto ci sono Stati come la Danimarca e il Regno Unito, in cui c'è una religione istituzionale. Nel Regno Unito la Regina è anche capo della Chiesa.

In posizione diversa ci sono Stati come la Germania, il cui preambolo costituzionale contiene un riferimento esplicito a Dio, o l'Irlanda, il cui preambolo si riferisce alla Santa Trinità, e molte altre varianti. Ma anche in questi Stati, i principi di libertà delle diverse religioni sono pienamente rispettati.

Un altro testo significativo, da tempo già in vigore, è la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo che la Francia ha sottoscritto e che, tra l’altro, all’art. 18 recita:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione...e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

E’ controverso se questo testo abbia un valore vincolante o di semplice indirizzo: esso infatti non è stato approvato con le procedure dei Trattativiii ma il chiaro riferimento al diritto di manifestare anche in pubblico la propria appartenenza religiosa può essere definito come uno dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.


7. Conclusioni

Le ragioni di ordine pubblico sottese alla legge francese appaiono riferite non a singole ipotesi di rischio concreto, ma ad una generale pericolosità sociale che deriverebbe dall’ostentazione dei segni religiosi, di qualunque tipo, all’interno delle scuole.

Tuttavia, la laicità dello Stato in Francia è intesa diversamente rispetto all’Italia, e la legge potrebbe resistere alle censure di incostituzionalità.

Una legge analoga, in Italia, solleverebbe forti perplessità di natura costituzionale; e le stesse perplessità suscita la legge francese se raffrontata alla nuova Costituzione europea.

Sembrano invece legittime le singole ordinanze rese dai Sindaci italiani, in applicazione di norme generali di ordine pubblico già presenti nell’ordinamento, e collegate a precisi momenti di rischio internazionale.


APPENDICE

Con questa circolare, non recente ma ancora poco nota, il Ministero dell’Interno offre una pregevole interpretazione, costituzionalmente orientata, della normativa in materia di pubblica sicurezza relativa alle foto identificative da apporre sui documenti.



(testo non ufficiale)


Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE

Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

N. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^Div.

Roma, 24 luglio 2000

OGGETTO: Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano.


AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA, LORO SEDI


Con riferimento alla problematica in oggetto, in particolare nella materia dei documenti atti a comprovare l'identità personale, si è reso necessario esaminare la compatibilità tra la pertinente normativa di pubblica sicurezza e le prescrizioni di alcune religioni, tra le quali quella islamica, che impongono alle donne l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.

L'art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che la fotografia da applicare sulla carta d'identità debba riprodurre l'immagine a mezzo busto e senza cappello.

Con circolare del 14 marzo 1995 della Direzione Generale per l'Amministrazione Civile è stato tuttavia precisato che il divieto non fa riferimento all'esigenza che l'interessato mantenga il capo scoperto (il. volto naturalmente sì) ma si limita a proibire l'uso del cappello quale semplice accessorio eventuale dell'abbigliamento personale che potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.

Diversa e non equiparabile a questa ipotesi è quella del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi. In tal caso il turbante, il "chador" o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili.

I suddetti principi valgono anche per le fotografie da applicare sui permessi di soggiorno.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. di attenersi alle suddette disposizioni, avendo cura di verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno.

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

De Gennaro
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