se vi interessa, ancitel ha risposto così al quesito:
in sintesi: i consiglieri che non prendono parte alla votazione, se presenti in aula, devono considerarsi come astenuti.
non esiste una quarta via: o favorevoli, o contrari o astenuti
amen.
Con riferimento alla situazione che si è verificata nel corso di un’adunanza del Consiglio comunale ed alla registrazione a verbale della stessa, si fa presente quanto segue:
1) i nominativi dei Consiglieri comunali che sono fisicamente presenti nella sala della riunione devono risultare come tali dal verbale che certifica la situazione effettivamente esistente, indipendentemente dalla posizione dagli stessi dichiarata ed assunta nel corso delle discussioni e delle votazioni;
2) gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione e le loro dichiarazioni e proposte, anche emendative, devono essere registrati a verbale. Il testo della deliberazione posto in votazione deve tener conto degli emendamenti accolti;
3) la non partecipazione alla votazione dei Consiglieri presenti alla riunione ed invitati dal Presidente a prendervi parte assume, da parte loro, la condizione di astensione dal voto, che deve numericamente risultare dal verbale, tenendo presente che i Consiglieri che si astengono, presenti in aula, si computano nel numero necessario per render legale l’adunanza (Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 1985, n. 242);
4) la dichiarazione dei motivi per i quali i consiglieri si sono astenuti è registrata a verbale ed ha il valore politico che essa esprime ma che non rileva ai fini della legittimità dell’approvazione della deliberazione;
5) in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti si ricorda che l’art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 ha disposto che “nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”.