i pec sono i piani esecutivi convenzionati.
cioè, dei piani di attuazione del prgc, comprensivi anche della realizzazione di opere di urbanizzazione (normalmente a scomputo degli oneri), su iniziativa dei privati.
la nostra legge urbanistica regionale li disciplina così:
Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa [1]
Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 32, il piano regolatore generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai programmi di attuazione ai sensi della lettera c) dell'art. 34 della presente legge.
Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art. 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinchè esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione [2] .
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio comunale.
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge [3] .
Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente art. 41-bis
la domanda che mi ponevo era riferita al fatto che:
il prgc prevede che i terreni siano edificabili, ma l'edificabilità è assoggettata al pec. il pec è in effetti uno strumento urbanistico attuativo, ma ad iniziativa privata.
allora, l'assoggettabilità ad ici dell'area edificabile da quando decorre?
dall'approvazione dello strumento urbanistico o dal momento in cui i privati proprietari dei terreni si mettono d'accordo ed avviano il pec?
secondo me la prima, ma alla luce della sentenza non sono così tranquilla...