00 05/02/2010 13:07
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 446/2010, ha chiarito che è illegittimo l'aumento Tosap gravante solo per una specifica categoria di contribuenti.

Nella specie, un Comune aveva aumentato le tariffe Tosap per le occupazioni temporanee e non anche per quelle stabili. Avverso la relativa delibera dell'Ente è stato presentato ricorso al Tribunale dagli operatori di mercato settimanali sulla doglianza che la maggiorazione della tassa illegittimamente colpiva esclusivamente la loro categoria. Avverso la decisione del Tribunale di primo grado che respingeva il ricorso è stato presentato appello accolto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 446 del 2 febbraio 2010. I giudici hanno ricordato, dopo un excursus sull'evoluzione del tributo, che la potestà impositiva dell'Ente Locale deve essere esercitata in conformità con i principi dell'equa distribuzione del sacrificio per le categorie interessate e della proporzionalità del prelievo sull'intero spettro degli utenti il suolo pubblico; principi che integrano i criteri di commisurazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 507/1993, relativi all'effettiva superficie occupata, alla graduazione sulle categorie di spazi occupati e alla durata delle occupazioni medesime. Ne consegue che i giudici hanno dedotto l'illegittimità della delibera impugnata perché l'incremento delle tariffe delle occupazioni temporanee incideva quasi esclusivamente sulla sola categoria dei concessionari dei posteggi mercatali, senza fornire adeguata spiegazione sulle ragioni della diversità di trattamento tra occupazione temporanea ed occupazione stabile, e del particolare aggravio derivante al Comune dell'uso dei relativi spazi ed aree pubbliche di tali operatori di mercato.

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