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Messa per i Defunti

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    mioooo
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    Scripta Manent...
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    00 15/03/2006 12:40
    Denaro
    §2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui al ? can. 222, §1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna.

    Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

    Can. 1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti.

    Can. 1264 - Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia: 1) stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica; 2) determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

    Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo.

    §2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.

    Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.

    Can. 1267 - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica.

    §2. Le offerte di cui al §1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del ? can. 1295.

    §3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.



    Numeri 18

    [7] Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per quanto riguarda l'altare ciò che è oltre il velo; compirete il vostro ministero. Io vi dò l'esercizio del sacerdozio come un dono; l'estraneo che si accosterà sarà messo a morte".

    [8] Il Signore disse ancora ad Aronne: "Ecco, io ti dò il diritto a tutte le cose consacrate dagli Israeliti, cioè a quelle che mi sono offerte per elevazione: io le dò a te e ai tuoi figli, come diritto della tua unzione, per legge perenne.

    [9] Questo ti apparterrà fra le cose santissime, fra le loro offerte consumate dal fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio espiatorio e ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai tuoi figli.

    Deuteronomio 12

    [4] Non così farete rispetto al Signore vostro Dio,

    [5] ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome; là andrete.

    [6] Là presenterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie e i primogeniti del vostro bestiame grosso e minuto;
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    Justee
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    00 20/02/2007 22:01
    Ho trovato questi versi , che ritengo importanti per la questione di una usanza che ci riporta alla funzione dei morti in Maccabei si dice ...Cap.12

    "42ricorsero alla preghiera, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esort tutti quelli del popolo a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto per il peccato dei caduti. 43Poi fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dramme d'argento, le invi a Gerusalemme perch fosse offerto un sacrificio espiatorio, agendo cos in modo molto buono e nobile, suggerito dal pensiero della risurrezione. 44Perch se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. 45Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di piet, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perchè fossero assolti dal peccato."

    «Il Mondo non sarà mai abbastanza vasto, né l’Umanità abbastanza forte per essere degni di Colui che li ha creati e vi si è incarnato»
    (P. Teilhard de Chardin, La vision du passé, in “Inno dell’universo”, Queriniana, Brescia 1995, p. 76)>>



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