Nessuna minaccia, le responsabilità cui mi riferisco sono quelle morali.
Finora è capitato troppo spesso che vengano postate informazioni con caratteri cubitali che poi si dimostrano del tutto infondate.
Anche se in diversi casi alcuni postatori non se ne sono dato per inteso e hanno continuato a postare castronerie
senza dar peso al fatto che oramai avevano perso abbondantemente la faccia.
Per quanto riguarda il riferimento di Vitale direi che è del tutto incompleto. Vitale cita il:
protocollo n° 33216/168 del 7 agosto 1986.
Oggetto: Accertamento di violazione urbanistico-edilizia.
Ma qual'è il contenuto? Di che violazione si tratta? Qual'è il verbale da cui trae origine il protocollo?
Molti verbali sono redatti sulla base di presunte violazioni e vengono annullati ancora prima della fase istruttoria o sono causati da azioni vessatorie.
Ricordo che in un cantiere in cui lavoravo ci fu contestata una violazione per irregolare esposizione del cartello. Il effetti le intemperie avevano fatto sì che non fosse perfettamente leggibile un 6 che, secondo il vigile accertatore era leggibile come 0. Dato che il costo del ricorso superava il valore della sanzione pagammo l'oblazione ed effettuammo il ritocco anche se guardando con un pò di attenzione o rivolgendosi ai responsabili del cantiere l'accertatore "zelante" avrebbe potuto bonariamente vedere che si trattava di un 6.
Torno al problema. Dato che nel 1986 non era in atto l'informatizzazione dei protocolli questi esistono solo in forma cartacea. Ve lo immaginate se facessi una email al comune di Treviso e chiedessi di inviarmi copia di una scartoffia di vent'anni fa abbondantemente archiviata? Ve lo immaginate dove mi manderebbe l'archivista del comune di Treviso?
Sarebbe come chiede al comune copia del verbale di una contravvenzione stradale comminata 20 anni fà!
E allora Vitale, che finora è stato tanto "preciso" non solo sarà a conoscenza del protocollo in questione, ma potrà inviarcene anche la copia scannerizzata del contenuto o comunque almeno il contenuto della contestazione fatta.
Ma non solo, dovrebbe informarci anche degli atti successivi, degli eventuali ricorsi e dei loro esiti.
Diversamente la sua si può considerare solo alla stessa stregua di un pugno di piume gettate al vento.
Vi posto gli articoli più salienti della legge Edilizia allora in vigore interessanti ai fini del caso in questione:
Legge n. 47 del 28/02/1985
CAPO I
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali
Art. 1 - Legge-quadro
1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Questo indica che con questa legge si stabilisce il principio che le eventuali controversie saranno discusse davanti a tribunali amministrativi regionali ( T.A.R.). Tralascio adesso gli articoli non di pertinenza al caso in questione e vado direttamente a:
Art.2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 [1], nonché delle aree di cui alle leggi 15 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Non è questo ovviamente il caso in questione in cui la Sala assemblee è stata costruita e funziona, da quel che si è letto, da oltre 15 anni.
Art. 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
A noi, nel caso che ho citato, fu contestata l'irregolare apposizione del cartello, ( in modo pretestuoso ).
Comunque qualunque " presunta violazione" ( perchè di "presunta" si tratta finche non è passata al vaglio dell'autorità ha un suo iter di cui il procollo iniziale è solo
quel che è parso opportuno, a torto o a ragione all'agente di polizia municipale, e vi assicuro che i loro verbali non sono sempre frutto di attenzione, informazione e competenza.
Comunque attendiamo da Vitale le ulteriori necessarie notizie.
Saluti
[Modificato da husband70 05/01/2006 11.06]