Articolo 17
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.......scientifici e culturali........ per la realizzazione e la manutenzione dei luoghi di culto.
Mai in nessuna testo o bozza d'intesa è citata la ricerca sul sangue.
Qualora fosse così, andava specificata.
Per la ricerca sui sostituti del sangue, va specificata la voce:
ricerca.
Per esempio vedi accordo della chiesa Valdese:
Per l'Italia, nel 2006, e' stata confermata la voce "Ricerca" con l'erogazione di euro 100.000,00 all'Universita' degli Studi di Milano per la realizzazione di
ricerche sulle cellule staminali.
[Modificato da carlomagno1955 09/07/2007 17.50]
[Modificato da carlomagno1955 09/07/2007 17.59]