DALLA SUPREMA E SANTA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO
PER TUTTI I PATRIARCHI ,ARCIVESCOVI,VESCOVI,E ALTRI ORDINI DELLE DIOCESI “ ANCHE DI RITO ORIENTALE”
CONFIDENZIALE
SUL MODO DI PROCEDERE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
STAMPA VATICANA ,1962
INSTRUZIONI
Sul modo di procedere nel caso del crimine di molestie sessuali
Questo testo deve essere diligentemente catalogato nell’archivio segreto della Curia coe' strettamente confidenziale .
Non si dovrebbe pubblicarlo e neppure aggiungerci commenti scritti.
PRELIMINARI
1)Il crimine di molestie ha luogo quando un prete tenta un penitente,chiunque sia la persona, sia nell’atto del sacramento della confessione ,sia prima di questo ,oppure appena dopo.
Sia nell’occasione o anche come scusa pretestuosa di confessare , sia nel periodo che ha orario diverso dal programma di confessione al confessionale proprio, e inoltre in qualsiasi luogo diverso
di quello che di solito si usa per ascoltare le confessioni,come in qualsiasi posto che e’ stato scelto come adatto per ascoltare una confessione e sostituire il confessionale.
Lo scopo della tentazione e’ quello di indurre o provocare il penitente a commettere atti osceni e impuri ,sia con il linguaggio sia con cenni del capo , oppure con contatti fisici o attraverso un messaggio scritto sia prima o dopo che questo sia stato letto,oppure se il prete ha avuto con il penitente un dialogo proibito ed improprio o un modo di agire insensato. (Costituzione del Sacrum Poenitentiae)
2) ( Il diritto o dovere di segnalare ) questo crimine inspiegabile in prima istanza aspetta alle autorita' territoriali del luogo dove l’accusato possiede la residenza ( vedi numero 30,31 sottostante),
e non stiamo parlando soltanto di segnalarlo alle autorita’ competenti ma anche ad una speciale delegazione di Veduta Apostolica;
E’ stato ordinato riguardo a queste persone sopramenzionate per il massimo che e’ possibile,oltre che essendo gravemente condannati dalle loro coscienze, dopo che sono accaduti casi di questo tipo , devono prima possibile , prendersi cura di comunicare ,discutere e portare a termine questi casi con i tribunali proposti.
Comunque per casi di particolare serieta’ ,in accordo con la norma Canonica 247, § 2, questi casi possono direttamente essere deferiti alla santa congregazione del Santo Uffizio oppure essere ordinato in tal senso.
Tuttavia il diritto di ogni persona che risponde dell’accusa rimane lo stesso in qualunque istanza di giudizio,e l’accusato puo’ fare ricorso al Santo Uffizio.
Comunque il ricorso sostituisce ma non sospende , tranne che nel caso di un appello l’esercizio della giurisdizione del Giudice che ha gia’ preso in mano il caso, e il Giudice puo’ raggiungere u giudizio e decisione finale,a meno che si sia stabilito che la delegazione apostolica abbia assunto a se stessa il caso.( cfr. Canone 1569)
3) Come autorita' locali si intendono ,ognuna per il suo territorio competente, Il Vescovo del luogo ,l'Abbate o Prelato
"nullius" ,L'amministratore,oppure qualsiasi Vicario o prefetto
Apostolico,e in caso di assenza di tutte le persone sopra menzionate (dignitari),quelli che li seguono nella gerarchia nel senso prescritto dalla legge ,o dalle costituenti approvate
( Canone 198 ,§ 1),Questa norma non si applica al Vicario Generale a meno che non abbia ricevuto una delega speciale . 4) L’autorita’ del luogo in questi casi e’ il giudice anche per i religiosi , sebbene di solito loro sono esenti. E’ percio’ rigorosamente proibito per i loro superiori di interferire in casi che sono di pertinenza del Santo Uffizio (Canon 501, § 2) .
Comunque dopo aver tenuto conto dei diritti delle autorita’ ,non c’e nulla che trattenga i superiori stessi , nel caso avessero scoperto uno dei loro soggetti comportarsi in modo improprio mentre amministra il Sacramento della confessione,di controllare attentamente queste persone e anche applicare delle punizioni per il loro bene,di ammonirli e correggerli e se e’ necessario rimuoverli dall’incarico di ministri.
Dovrebbero inoltre trasferirli in un'altra assegnazione ,a meno che l’autorita’ del luogo lo proibisca poiche’ e’ gia arrivata una denuncia e e’ iniziato il dibattimento.
5) L’aurorita’ del luogo puo’ supervisionare il caso personalmente oppure o affidare l’’incarico ad un ecclesiastico di eta’ matura.
Ma l’autorita’ non puo’ trattare il caso come un normale caso degli altri processati ,deve invece delegare prima possibile (toties quoties) il caso come unico e attraverso uno scritto , seguendo cio’ che e’ prescritto nel Canone 1613 ,& 1.
6) Sebbene di regola il Giudice per motivi di segretezza debba lavorare da solo,in questi casi non e’ proibito che lui si faccia aiutare nei caso piu’ difficile da uno due assessori e consiglieri ,scelti tra i giudici del sinodo (Canon 1575);
Ho aggiunto un'altro pezzo di traduzione grazie a Fabrizio
[Modificato da Justee 23/05/2007 18.19]