L’inconsistenza logica delle tesi cattoliche sull’embrione

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Viviana.30
00venerdì 5 ottobre 2007 21:07
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
(Upuaut), 05/10/2007 20.54:


No. Entrambe queste cose sono fortemente limitate dalla tristemente famosa legge 40.



io ho letto tutta la legge , mi sembra che non sia proprio cosi

www.parlamento.it/leggi/04040l.htm


(Upuaut)
00sabato 6 ottobre 2007 15:21
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Viviana.30, 05/10/2007 21.07:



io ho letto tutta la legge , mi sembra che non sia proprio cosi

www.parlamento.it/leggi/04040l.htm





A me sembra invece che la legge confermi in pieno quanto ho detto, dato che vieta esplicitamente la fecondazione artificiale eterologa e la conservazione di embrioni per la ricerca scientifica.


Rainboy
00sabato 6 ottobre 2007 18:25
Inoltre non leggo in quel documento le linee guida della legge 40, approvate dal governo Berlusconi.
Sono molto più restrittive della legge medesima e vietano perfino a priori qualsiasi forma di analisi pre-impianto, che invece all'art.13 comma 2 e 3 della legge in questione non verrebbe direttamente sanzionato.
presso
00giovedì 3 aprile 2008 21:36
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
(Upuaut), 06/10/2007 15.21:



A me sembra invece che la legge confermi in pieno quanto ho detto, dato che vieta esplicitamente la fecondazione artificiale eterologa e la conservazione di embrioni per la ricerca scientifica.





1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Ma come è possibile fare ragionamenti seri , con persone che partono da preconcetti che non stanno ne in cielo ne in terra , lo stato finanzia addirittura queste ricerche


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