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CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA BARI SAN PAOLO: posta raccomandata A R

Ultimo Aggiornamento: 22/08/2006 16:30
13/08/2006 11:55
 
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Perchè dunque dimissioni e dissociazione dovrebbero essere la stessa cosa?
mi quoto

Quindi le "dimissioni" comportano l'abbandono della carcia di socio, mentre la "il dissociarsi" "disassociarsi" la separazione dalla maggioranza, in questo caso dall'Organizzazione CCTG.


Se io abbandono la carica di socio dell'Organizzazione CCTG nello stesso tempo mi separo da tale Organizzazione

... uffa questa differenza proprio non la capisco lmof

Siria fdgtr fdgtr fdgtr
13/08/2006 12:47
 
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Re: ambiguità di termini
Scritto da: irias 13/08/2006 11.04
---------------------------
> Domanda: quale è la differenza nel rispetto dello Sta
> tuto tra
> dissociazione e disassociazione?
> Nella delibera del 3 luglio 2003 è riportato l'elenco
> dei DISASSOCIATI/DISSOCIATI. La barra di separazione
> divide due termini di significato diverso?
>
> Grazie Siria sdcx

>
>
>
> Siria Lozzi sdcx
---------------------------


Bene, nello statuto non è contemplata nè la dissociazione, nè la disassociazione, mentre sono previste "dimissioni", "decadenza", "espulsione".
Con ognuno di questi ultimi tre atti si perde la qualifica di socio dall'ente giuridico CCTG.

Cos'è una "qualifica"?

Normalmente ci si dimette da un incarico che comprende una qualifica e non da una qualifica.
Perchè viene usato il termine "qualifica"?
Sarebbe stato più corretto parlare di dimissioni dalla carica di socio incaricato . Da quale carica? Da quella di attivista disposto a dare un certo grado di contributo (è condizione, questa, prevista dallo statuto. In mancanza di attività e di frequenza del culto si decadrebbe da questa carica, divenendo inattivo)

Io penso che sia già un non senso parlare di carica di socio.
Essere socio non è, a parer mio, una carica, ma uno status.
Se però la carica comprende un attivismo particolare, cessando il quale si perde, allora si potrebbe soprassedere ed accettarla.

Qui però si parla di "qualifica" di socio.
Ripercorrendo lo stesso ragionamento, dovremmo parlare più correttamente di "qualifica" che consisterebbe nella capacità d'essere un socio attivo nell'espansione del messaggio evangelico e frequentatore assiduo del culto.
Se uno perdesse la qualifica di "socio", perderebbe la qualifica di "socio attivista", "operativo", ma non lo status di semplice associato al movimento mondiale della religione dei TdG.
Difatti lo statuto prevede che il socio si possa dimettere dalla qualifica di "socio attivista" o possa decadere nel caso mancasse il requisito dell'attivismo.
Sarebbe stato allora più corretto e meno confusionario parlare di socio con qualifica di pioniere (attivista e assiduo frequentatore).
In questo modo con le dimissioni, la decandenza,il socio sarebbe stato rimosso da "pioniere", che è ciò che qualifica la sua carica.

Ed invece no, con le dimissioni (ameno che non si sia mutato nel frattempo opinione, o a meno che non fosse stato inteso così da sempre)l'ente intende far perdere al credente la sua carica di socio dell'ente (impropriamente detta qualifica), ma anche la sua qualifica di cristiano TdG, difatti, essi disassocierebbero il credente annunciando che "non è più un TdG".
Si perderebbe in questo modo carica di socio attivista e qualifica di cristiano TdG.
E' come se un medico si dimettesse dall'albo, ritrovandosi giustamente privo della carica di socio, ma anche ingiustamente privo della qualifica di medico.
Ora supponete che per ragioni di violazione di principi di legalità l'albo starebbe bene attento a non fare nessun annuncio di disassociazione, ma si limitasse a dire: "La sig.ra Siria non è più un medico". Che ve ne sembra? Vi sembra corretto?
Oppure, a fronte della richiesta di dimissioni dall'albo, la sig.ra Siria (perdonami se ti prendo a mò di esempio) si vede recapitare a casa una raccomandata che dice: "abbiamo preso atto delle sue dimissioni, e le rammentiamo che da ora in poi lei non è più un medico".

Tornando al quesito posto da Siria: c'è differenza fra disassociazione e dissociazione?, potremmo dire che il risultato non muta...ci si ritrova ad essere in un modo o nell'altro scomunicati (che è il termine in assoluto più adatto).
L'unica differenza sta nell'iniziativa.
Con la disassociazione l'iniziativa parte dalla volontà della comunità, mentre con la dissociazione l'iniziativa parte dalla volontà del credente.

Il fatto ai TdG non basta che uno si dimetta e si dichari fuori dall'ente, no, essi vorrebbero comunque espellere i dimessi e, vi sembrerà strano, disassociare gli espulsi con la fatidica frase "X non è più un TdG".

Vorrei ricordare ad Ebe che nelle pubblicazioni dei TdG è detto specificamente che anche con la disassociazione il credente resta sempre un TdG, perchè dunque ora, per questioni di illecito legale, si dice che "X non è più TdG"?

Tanti saluti

Il Gabbiano

[Modificato da il.gabbiano 13/08/2006 12.49]

13/08/2006 13:24
 
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Re: Perchè dunque dimissioni e dissociazione dovrebbero essere la stessa cosa?

Scritto da: irias 13/08/2006 11.55
mi quoto

Quindi le "dimissioni" comportano l'abbandono della carcia di socio, mentre la "il dissociarsi" "disassociarsi" la separazione dalla maggioranza, in questo caso dall'Organizzazione CCTG.


Se io abbandono la carica di socio dell'Organizzazione CCTG nello stesso tempo mi separo da tale Organizzazione

... uffa questa differenza proprio non la capisco lmof

Siria fdgtr fdgtr fdgtr




Come detto, più correttmante si abbandona la carica, o qualifica, non di socio, ma di "socio attivista", che è già condizione molto diversa dalla carica di semplice socio.
Il socio, per l'ente, non è uno qualunque, ma è socio solo se un "attivista".
Per fare un esempio:
I gesuiti sono cattolici costituiti in ente giuridico, come il GRIS o come l'OPUS DEI.
Esistono precise condizioni perchè un cattolico che lo voglia diventi un gesuita.
Egli è ammesso alla carica di socio, e non di cattolico (perchè lo è già con il battesimo), solo se soddisfa requisiti tali che consentano di attribuirgli la qualifica di gesuita (che è un attivista cattolico particolare).

Proviamo ad applicare la formula dell'art. 5:

Si perde la qualifica di socio per
Dimissioni
Decadenza
Espulsione

Nello statuto viene anche detto che il socio dev'essere un attivista e frequentare regolarmente il culto.
Tutto ciò fino ad una certa data viene adempiiuto dal socio, ormai con la qualifica di gesuita (diciamo attivista).

Ad un certo punto Caio si dimette.
Dopo qualche giorno gli viene recapitato a mezzo RR un annuncio:
"abbiamo preso atto delle sue dimissioni, per cui lei sig.r Caio da oggi in poi non è più un cattolico".

Avessero detto "non è più un gesuita" sarebbe stato comprensibile ed in linea con la volontà espressa con le dimissioni. Ma il dimissionario non aveva nessuna intenzione di rinunciare al cattolicesimo.
Solo la scomunica potrebbe dichiararlo fuori dalla comunità, ma sempre cattolico resterebbe, non perderebbe la sua qualifica ideologica cattolica, tant'è che se fosse sacerdote, resterrebbe tale, anche con alcune particolari funzioni.

---------
Nota:
I cattolici sono per ora autorizzati a scomunicare (concordato)
----------

Se fosse fatto un annuncio del tipo "Caio non è più un cattolico" equivarrebbe a dire che Caio si è dimesso, successivamente è stato anche espulso dalla compagnia di Gesù, e poi, scomunicato/disassociato/(dissociato non si potrebbe dire), e, non basta, ma anche dichiarato "non cattolico" (come non medico).
Come la dovrà difinire questo signore da oggi a domani la sua ideologia? Figlia di NN?

Era questa la cosa che volevo porre alla tua attenzione, nella speranza d'essere stato chiaro, chiarezza che non è qualità che sempre mi assiste e di cui chiedo scusa.


Tanti cari saluti

IL Gabbiano
13/08/2006 13:45
 
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Ennesimo tentativo dei miei fratelli in fede Testimoni di Geova di negare le evidenze

Scritto da: F.ebe 12/08/2006 23.04

Cari foristi e visitatori di queste appassionate discussioni. Sono commosso. I tentativi estremi di "difendere l'indifendibile" da parte dell'"esercito di Testimoni di Geova con la mentalità chiusa al pluralismo" meritano un encomio ufficiale. Mi ripeto: commovente.


Innanzitutto nello Statuto non è scritto da nessuna parte che
l'assemblea della CCTdG deliberi la dissociazione di soci.

Esatto. A onor del vero nello Statuto non si menziona neppure il termine "dissociazione".



Semmai prende atto, ratificandole a titolo di atto dovuto, le dimissioni di soci.

Profondamente Sbagliato. Ripetiamo per l'ennesima volta: L'art. 9 dello Statuto afferma chiaramente che è il COMITATO DIRETTIVO (l'organo composto da almeno tre membri in numero dispari che ha il compito di amministrare l'Ente giuridico), e non l'ASSEMBLEA dei SOCI ORDINARI (o EFFETTIVI), tenuto a RATIFICARE le DIMISSIONI. A norma di Statuto, L'ASSEMBLEA non ha alcuna competenza in relazione all'istituto delle DIMISSIONI.



Rispondendo all'amico gabbiano, che fà un distinguo fra dimissioni dall'associazione dei TdG e la dissociazione fra l'associazione stessa, leggo della sua arguta argomentazione relativa ai sostenitori di una squadra di calcio.

Devo però precisare che non la si può, a mio parere, applicare
agli associati alla CCTdG.

Infatti già dal 1985, e forse anche prima, a tutt'oggi chi si si battezza TdG risponde con un sì, valido a tutti gli effetti, alle seguenti due domande ( vedi la Torre di Guardia 1/10/1985 pag. 20):

La prima è:

In base al sacrificio di Gesù Cristo, ti sei pentito dei tuoi peccati e ti sei dedicato a Geova per fare la Sua volontà?

La seconda è:

Comprendi che la tua dedicazione e il tuo battesimo ti identificano come testimone di Geova associato all’organizzazione diretta dallo spirito di Dio?

Essendo il battesimo la pubblica manifestazione/dichiarazione della propria dedicazione cristiana, nessuno al mondo (e dico nessuno!) potrà mai ragionevolmente concludere che tale episodio equivalga all'adesione giuridica ad un'associazione di diritto comune. Ma scherziamo? [SM=g27993] [SM=g27993] [SM=g27993] Siamo seri, il concetto non regge e non cammina sia dal punto di vista ecclesiastico che giuridico. Qui la formula battesimale, aldilà di qualunque pretesa di circostanza a protezione dello status quo, fa riferimento senza ombra di dubbio, esclusivamente ad un organizzazione spirituale, diretta appunto dallo Spirito di Dio. Oppure è Geova stesso il presidente pro tempore dell'Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova? [SM=g27991] [SM=g27991] Sarebbe assurdo banalizzare in tal misura un momento spirituale unico nella vita di un cristiano.



La risposta affermativa a tali domande pongono a mio parere le basi per stabilire lo status di un dimissionario alla luce dello Statuto della CCTdG.

Per inciso desidero rammentare che successivamente al 1985, ed esattamente nell'Ottobre del 1986 , è stato sancito il riconoscimento della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e ne è stato approvato lo Statuto.

Fin dal primo articolo lo Statuto dice fra l'altro:

È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Congregazione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).

La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.

Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle autorità e a terzi, e ne cura gli interessi.
( Il grassetto è mio )

Da quanto è chiaramente esposto e specificato chi dà le dimissioni dalla CCTdG, ente aderente all'Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova e che rappresenta i Testimoni di Geova di fronte all'autorità, a mio parere in effetti non si limita a dare le dimissioni da una semplice associazione legale ma si dissocia dalla organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova e dai suoi fini religiosi e di culto.

Il tuo parere, oltre che chiaramente pretenzioso, è insanabilmente contrastante con i contenuti della materia giurisprudenziale che effettua un chiaro di distinguo tra "Associazione" (l'Ente giuridico) e "Confessione o Religione" (l'organizzazione mondiale dei TdG, il movimento religioso insomma): da "Il Corriere del Mezzogiorno", allegato a "Il Corriere della Sera" del 6 giugno 2004, a pagina 7, il Prof. Avv. Nino Dammacco docente di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Bari,"E' un'associazione come un'altra. I testimoni di Geova sono riconosciuti come ente morale dall'ordinamento dello Stato. È importante dirlo perché chiunque può rivolgersi a un giudice, tanto più possono farlo i membri di associazioni riconosciute. L'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il che significa riconoscere i diritti fondamentali anche all'interno delle cosiddette associazioni intermedie come le confessioni religiose”. Da "GIURISPRUDENZA DI MERITO", maggio 2006, n° 05, pag. 1148, 1149: "Un atto di natura contrattuale(...),su tale tipologia di accordo, idoneo a creare diritti e obblighi garantiti dall'ordinamento statuale(il diritto all'esercizio delle DIMISSIONI volontarie ad esmpio, ndr), si fonda l'associazione, diversamente l'appartenenza alla confessione presuppone un coinvolgimento interiore e psicoemotivo dell'adepto nei dogmi proposti dalla stessa, in cui non vi è nulla di contrattuale, poichè la confessione propone una normativa imperativa, (spesso dotata del carattere della sacralità, in quanto in larga parte proveniente dall'Essere Supremo) di fronte al quale l'affiliato si trova in una posizione di così intensa sudditanza, non solo da essere privo di un benchè minimo potere contrattuale sui contenuti, ma pure da sentirsi condizionato sulle modalità con cui li osserva."



Ne consegue anche, sempre a mio modesto parere, che la Congregazione non lo consideri più TdG, indipendentemente da come voglia autoconsiderarsi l'interessato.

Mi risulta non ci siano, almeno in Italia, altri movimenti religiosi che facciano corrispondere la spontanea adesione spirituale ad una fede, all'adesione giuridicamente stabilita ad un Ente riconosciuto dallo Stato .
Poniamo in risalto l'esempio di una realtà parallela a quella dei TdG i cui percorsi, rapportati al territorio italiano, sembrano procedere di pari passo: il Buddismo.
I Buddisti -i quali come i TdG hanno firmato nel marzo del 2000 un'Intesa peraltro non ancora ratificata dalla legge d'esecuzione- sono rappresentati in Italia dall'Ente giuridico UBI - Unione Buddhista Italiana.
Le DIMISSIONI da questo Ente giuridico centrale, giammai equivarrebbero alla rinuncia della fede Buddista ovvero ad una "dissociazione
" spirituale.
Chi rassegna le DIMISSIONI da questo Ente giammai verrà necessariamente riconsiderato "NON PIU' BUDDISTA".
Perchè dunque l'automatica revoca dello status religioso, di appartenenza confessionale e non giuridica, al Testimone di Geova che si DIMETTE dall'Ente giuridico centrale, il quale, addirittura, non solo verrebbe disconosciuto come "Testimone di Geova", ma sinanche come "Cristiano", atteso che alle pagine 155-156 del libro "ORGANIZZATI PER FARE LA VOLONTA' DI GEOVA", edizione 2005, "il termine 'dissociazione' -che per qualcuno corrisponde alle DIMISSIONI ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto di un semplice Ente giuridico, "utili, ma non indispensabili" (vedi La Torre di Guardia 15/01/2001, pag. 31 "Il Corpo Direttivo: distinto dagli enti giuridici")- si applica all’azione compiuta da un componente battezzato della congregazione che ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova né riconosciuto come tale … ripudiando la fede e abbandonando deliberatamente l’adorazione di Geova”. Questo illecito abuso scatena delle conseguenze dagli effetti penalmente rilevanti. Quali? Vedremo...





LUIGI FALLACARA, un cristiano testimone di Geova



[Modificato da WorldInMyEyes1979 13/08/2006 13.48]

[Modificato da WorldInMyEyes1979 13/08/2006 13.49]

13/08/2006 14:03
 
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La lingua italiana... non è un'opinione

Scritto da: F.ebe 12/08/2006 23.42
Dove si legge nella delibera che sono stati trattati anche casi relativi a dimissioni di soci?

Qualora non avessi ancora afferrato l'elementare concetto, ribadisco per la 77esima volta [SM=g27987] che non è possibile, durante la riunione dell'ASSEMBLEA dei SOCI ORDINARI (o EFFETTIVI), il trattamento da parte di quest'ultima di casi relativi a DIMISSIONI di SOCI. Il compito, di semplice RATIFICA (conferma), spetta solo ed esclusivamente al COMITATO DIRETTIVO.



Io leggo casi di decadenza o di espulsione dalla Associazione
deliberati ( non ratificati ) dall'assemblea norma di Statuto.

Non vedo cosa ci sia di strano o di irregolare, o peggio ancora, di illegale nel definire un socio decaduto come tale con termine "dissociato".

Benissimo F.ebe. Altro autogollonzo in Zaccardo Style! [SM=g27987] Abbiamo appurato che l'ASSEMBLEA, dunque, DELIBERA le "dissociazioni".
Come giustificare il fatto che quest'organo abbia deliberato ciò che (se il termine "dissociazione" corrispondesse a "DIMISSIONI") non avrebbe dovuto?
Ecco che in queste righe affermi allora che i "dissociati" sarebbero i "SOCI DECADUTI".
E' saltata fuori un'altra traslazione in termini giuridici del termine "dissociazione"?
Quindi i "dissociati" non sono più i "SOCI DIMESSI"?
Attendo con curiosità una risposta chiara da husband visto che F.ebe non sarà in grado di porgermela.



In quanto alla riunione, che come si evince è durata 45 minuti, sono più che sufficienti per deliberare la decadenza e/o espulsione di 300 soci circa su proposta dei comitati all'uopo delegati

Dovè è scritto nel verbale che i comitati (giudiziari) erano "all'uopo delegati"? Attendo risposta chiara da husband visto che F.ebe non sarà in grada di porgermela.




Cordialmente, Ebe.

[Modificato da F.ebe 12/08/2006 23.44]




LUIGI FALLACARA, un cristiano testimone di Geova

P.S. Naturalmente husband non ha risposto alla mia domanda, ma qualche puparo sfrigolante ha mosso qualcun altro per replicare al mio semplice quesito...

[Modificato da WorldInMyEyes1979 13/08/2006 14.07]

13/08/2006 14:46
 
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Ho letto con interesse il tuo ultimo post, Luigi, ciò che scrivi è molto interessante.

Vorrei fare una domanda a chi di merito, a tutti quelli che in queste discussioni hanno la conoscenza di intervenire.

Spesso si parla di leggi, di posizione che il credente ha verso l'associazione, la confessione religiosa ecc.
Ho letto da parte dei tdg di questo forum che non c'è nulla di illegale circa il fatto che venga fatto un semplice annuncio dove viene informata la congregazione che "XXXXX XXXX non è più un tdg".

Il punto però secondo mè da mettere in evidenza a chi dovrà decidere se è violazione o no informare la "comunità" di questo "fatto", perchè di fatto stiamo parlando, in quanto il dimesso non è più socio di questa associazione, è questo.
Si dovrebbe informare come già si stà facendo, chi di dovere, su quale sia la percezione che ha il tdg a questo tipo di annunci.
Come reagisce un normale tdg ad un annuncio di questo genere? Decide singolarmente e individualmente il comportamento da tenere verso questo suo "ex fratello", oppure deve in qualche modo rispondere ad una regola in uso fra i tdg, che riguarda l'isolare totalmente questo essere umano? Come è visto il dissociato, disassociato da parte della comunità? E' possibile per un tdg continuare a coltivare un rapporto di amicizia con un disassociato in modo sereno, senza paura di essere punito dalla comunità?
Se esiste una punizione, è possibile dimostrarla questa punizione dal punto di vista legale? E' legale punire un essere umano, in questo caso un tdg, per il fatto che continua a mantenere una relazione di amicizia con questo ex tdg?


Se io faccio parte di una qualsiasi associazione e mi dimetto da questa, anche se i soci di questa vengono informati che io non sono più parte di questa associazione, questi non useranno nei miei confronti lo stesso tipo di trattamento che i tdg usano verso chi è disassociato, dissociato, e ora pure il dimesso.
Per questo secondo me si dovrebbe informare chi di dovere su come è concepita la "scomunica", all'interno della CCTDG.
Io non stò assolutamente giudicando un credente che scelga di non continuare una relazione di amicizia con un ex in questo caso tdg, fa parte della sua libertà di scegliere con chi stare e con chi stringere rapporti di amicizia.
Il punto grave, secondo me, della faccenda, riguarda il fatto che esistono tdg che vorrebbero continuare a frequentare un ex, ma per paura di ritorsioni non possono farlo.
Da tenere in considerazione il fatto poi molto grave, che spesso in questi casi, l'isolamento di questo individuo, crea pettegolezzi, dicerie, e vere e proprie calunnie nei confronti di questo dimissinario o dissociato. Anche questo è causato dal fatto che l'interessato non potendo comunicare con la comunità, non può difendersi e mettere a tacere questo male che gli viene fatto a lui, alla sua dignità, e alla sua reputazione.
Ho letto anche che è esagerato parlare di isolamento, quando la omunità di tdg in italia è molto piccola. Chi parla così, forse volontariamente, omette di dire che per un tdg, essere isolato da quel 3% di popolazione, per lui significa essere isolato dal 100% di popolazione, almeno questa è la percezione che lui ha di questo isolamento.

Io credo che non ci sia sufficiente conoscenza da parte delle autorità circa il trattamento che gli ex tdg, ed ora pure ai dimissinari, viene inflitto da parte di chi dovrebbe stabilire se c'è violazione di diritti umani.

Grazie e saluti
gandhi
13/08/2006 17:24
 
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UFFICIO COMPLICAZIONE COSE SEMPLICI
I vb. disassociare e dissociare significano “separare da….”
Questi verbi possono avere un soggetto ed un complemento oggetto
1) nel caso in cui la separazione sia operata dall’Organizzazione questa (l’Organizzazione) diventa il soggetto che compie l’azione ed il Tdg diventa l’oggetto dell’azione
2) nel caso in cui la separazione sia operata dal soggetto il vb. assume la forma riflessiva ed il TdG diventa il soggetto che compie l’azione il cui effetto ricade su di lui.

Prendendo in considerazione i 3 istituti contemplati dallo statuto:
1)decadenza
2)dimissioni
3)espulsione


in tutti e 3 i casi l’effetto dell’azione è la separazione del soggetto dall’Organizzazione

Quando nel verbale di delibera dell’Assemblea viene scritto Elenco dei DISASSOCIATI/DISSOCIATI non è automatica la corrispondenza di questi con gli espulsi e i decaduti.

L’automatismo non si può neanche dedurre dal fatto che l’assemblea può deliberare solo in merito a espulsione e decadenza perché nulla toglie che detta Assemblea possa compiere un atto illecito.

Scritto da Luigi

Abbiamo appurato che l'ASSEMBLEA, dunque, DELIBERA le "dissociazioni".
Come giustificare il fatto che quest'organo abbia deliberato ciò che (se il termine "dissociazione" corrispondesse a "DIMISSIONI") non avrebbe dovuto?


Secondo me il termine dissociazione qualora l’azione del dissociare (separare da….) sia messo in atto dal TdG corrisponde alle dimissioni (abbandono della carica o qualifica?) di socio.
Qui intravedo l’ambiguità dei termini.
Se poi consideriamo che dissociazione e disassociazione nei dizionari della lingua italiana sono sinonimi viene usato lo stesso termine per indicare i soggetti decaduti e quelli espulsi.
Lasciamo da parte anche questa ambiguità, fdgtr …. perlomeno l’assemblea nella riunione in cui deliberava… yhuj doveva verificare (e decidere in merito) chi erano i soggetti decaduti e quelli espulsi cosa impossibile in 45 minuti.

Ci sono gli estremi per dichiarare nulla questa delibera? sdcx

Siria fdgtr
13/08/2006 20:53
 
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Re:

Scritto da: libero1978 13/08/2006 18.54
Passano i giorni, passano le settimane e passano i mesi ma gira gira e si dicono sempre le stesse cose.

Un partita di tennis che dura all'infinito e che si rilanciano sempre le stesse palle.

A questo punto cambio canale e me ne vado da un'altra parte.

Statevi bene.


Fissazioni???
Forse la tua insensibilità causata dal fatto che non stai vivendo un certo tipo di situazione ti porta a considerarle fissazioni, ma ti assicuro che vivere l'emarginazione, giorno per giorno tutto è fuori che una fissazione.

Se vuoi andare vai, fa come credi, l'importante che porti rispetto per le sofferenze degli altri!

gandhi
13/08/2006 23:21
 
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Non mi sembra che i vostri interventi manifestino sofferenza.

La vera sofferenza è madre di silenzio e depressione.

Il vostro accanimento e il vostro persistere in una offensiva
all'ultimo sangue contro una minoranza che voi stessa avete sostenuta fino ad ieri è figlio piuttosto di rancore e spirito di rivalsa.

Una vera e propria patologica mania di persecuzione fatta di una ossessiva/compulsiva ripetività di parole e comportamenti.

Ma quale sofferenza, ma fatemi il santo piacere. Voi cercate la gratificazione e la soddisfazione delle vostre insane brame vendicative che non merita alcuna comprensione.

Saluti.

[Modificato da husband70 13/08/2006 23.23]

14/08/2006 07:59
 
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Abbiamo appurato che l'ASSEMBLEA, dunque, DELIBERA le "dissociazioni".
Come giustificare il fatto che quest'organo abbia deliberato ciò che (se il termine "dissociazione" corrispondesse a "DIMISSIONI") non avrebbe dovuto?
Ecco che in queste righe affermi allora che i "dissociati" sarebbero i "SOCI DECADUTI".
E' saltata fuori un'altra traslazione in termini giuridici del termine "dissociazione"?
Quindi i "dissociati" non sono più i "SOCI DIMESSI"?
Attendo con curiosità una risposta chiara da husband visto che F.ebe non sarà in grado di porgermela.


scritto da husband 70

Voi cercate la gratificazione e la soddisfazione delle vostre insane brame vendicative che non merita alcuna comprensione.



Lei che si ritiene una persona corretta, libera da brame vendicative potrebbe considerare che, al di là del tono, vengono poste domade importanti quali quella di cui Luigi ha espresso la curiosità di conoscere il suo parere.
Preso atto che ha competenza in materia legale il non rispondere può sembrare una mancanza di argomentazioni a sostegno di quanto espresso su tale argomento.
Io ho condiviso la sua posizione dissociazioni= dimissioni cercando poi di motivarla,
saluti Siria
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