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CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA BARI SAN PAOLO: posta raccomandata A R

Ultimo Aggiornamento: 22/08/2006 16:30
09/08/2006 02:18
 
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Congregazione dei Testimoni
di Geova Bari San Paolo
Presso M[SM=x511472]xE P[SM=x511472][SM=x511472]A
Via P[SM=x511472]x E. Dx N[SM=x511472]x xx
70126 Modugno Bari


Data 5-8-2006


Sig. Luigi Fallacara
Via Borgo San Francesco 39
70032 Bitonto Bari



Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un testimone di Geova.


Per il corpo degli anziani




MxxxO S xxA M xE P A A xO S xxxE
_____________ _______________ ______________
09/08/2006 02:23
 
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"Sacrificata vittima: verso d'amore cerca fiato per non soffocare più"
Internet: creatura magnifica, straordinaria invenzione, favolosa soluzione.
Attraverso Internet il tempo si accorcia, le distanze si assottigliano, le terre si conquistano.
Attraverso la Rete è possibile in tempo reale controllare ciò che accade, trovare le risposte, scoprire lA novitA'.
E di novità ce ne saranno nei prossimi giorni, statene certi fratelli.
Ecco la prima. Visto?
Il corpo degli anziani della congregazione locale a cui risultavo giuridicamente associato fino al giorno 17/07/2005, dopo aver incaricato il braccio destro (e sostituto pro tempore) dell'attuale Sorvegliante della Circoscrizione Puglia 3, il Pioniere Speciale MxxxO S[SM=x511472]xxA -un omettino napoletano dall'aria mite e dal carattere apparentemente mansueto che non gli impedisce affatto di sprigionare "il sacro fuoco dei giusti" non appena scalato il podio di Sale del Regno e Sale delle Assemblee per adempiere il suo mandato di oratore pubblico/motivatore di "gente affaticata e oppressa"- di telefonarmi il giorno di giovedì della scorsa settimana, 03/08/2006, al fine di fissare un incontro per trasmettermi delle comunicazioni (e aver ricevuto un secco diniego accompagnato dalla richiesta di conferimento esclusivamente per iscritto e a mezzo posta) ha avuto la "brillante" idea di esporsi in prima persona adoprando una prassi assolutamente inconsueta che si è tradotta nel sorprendente utilizzo di una parvenza di legalità (la notifica per iscritto, appunto) in un contesto di palese ILLECITA VIOLAZIONE DEI FONDAMENTALI DIRITTI UMANI.
E io adesso? "Geniali dilettanti in selvaggia parata. Ragioni personali, una questione privata" scriveva un certo Giovanni Lindo Ferretti. Stanotte "il mondo nei miei occhi" ha una immagine fissa, densa, quasi incantata.
E' la Linea Gotica, la metafora che essa rappresenta in questa avventura. Chi conosce la Storia capirà a cosa mi riferisco. Chi non la conosce... beh, se la studi finalmente! owsr owsr owsr
Come ho organizzato la mia Linea Gotica?
In collaborazione con un esponente dello staff legale capitanato dall. Prof. Avv. Franco Cipriani, ordinario di procedura civile/diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bari, che ha ricevuto il mandato di assistermi in questa delicata questione attinente agli INVIOLABILI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI delle persone testimoni di Geova, il mio caro amico Avv. Vito Pucci, abbiamo concepito una risposta già inoltrata a mezzo Fax e Raccomandata A/R al corpo degli anziani della Congregazione Bari San Paolo nonchè alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con sede a Roma in via Bufalotta... e ad altri irrinunciabili interlocutori... tazp


LUIGI FALLACARA lmof lmof lmof


(continua...)

[Modificato da WorldInMyEyes1979 09/08/2006 2.27]

09/08/2006 09:55
 
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ciao Luigi, sono curioso di cosa tu possa fare adesso che non ti considerano più un testimone di Geova.
personalmente credo che non sia una strada pecorribile quella delle dimissioni da socio, ma non per diffidenza o mancanza di fiducia nei tuoi mezzi, ma semplicemente perchè quando vogliono espellere qualcuno, non lo definiscono scomunicato o semplicemente espulso, ma DISASSOCIATO, che in parole povere vuol dire non più socio.
e come la tua difesa dei diritti fondamentali sia giusta, ma nel contempo smontabile a causa delle parole usate, bisogna tenere in considerazione che di tali diritti dovrebbero godere tutti i disassociati, in quanto questo è davvero disumano.

non sò, per amore di tutti ti auguro sinceramente di riuscire nel tuo intento, se ci riuscirai diventerai un capo saldo della rivolta contro l'ostracismo religioso di questa nei confronti dei fuoriusciti, in caso contrario, sarai uno che ci ha provato.
resto in attesa di tue buone nuove.
se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio."
09/08/2006 10:52
 
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Queste Poste Italiane !
Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un testimone di Geova.
_____________________________________________________________________________

[SM=x511449]

e così dopo 1 anno il corpo degli anziani "scopre" di aver ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'art.5.

interessante scoprire oggi che NON SI PUO' essere Testimoni di Geova se non si è associati ad un ente giuridico.
quindi devo constatare che prima della redazione dello statuto e della costituzione dell'ente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA nessuno in italia poteva considerarsi un fedele Testimone di Geova.(?)

eppure leggo nella "Torre di Guardia del 15/1/2001, pp. 30-31":

"Finché le condizioni di questo mondo lo permetteranno, il Corpo Direttivo, in rappresentanza dello "schiavo fedele e discreto", si avvarrà di enti giuridici. Questi sono utili, ma non indispensabili. Se un decreto governativo dovesse sciogliere un ente giuridico, l'opera di predicazione andrebbe ugualmente avanti….”


Il gioco , ma gioco non è , comincia a farsi duro.

Ciao
bruno
09/08/2006 11:28
 
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Scusate, ma ho letto bene la lettere raccomandata con la ricevuta di ritorno. C'è scritto che di conseguenza delle dimissioni che di propria volontà sono state fatte chi ha ricevuto la lettera di dimissioni non lo considera più testimone.

Io mi chiedo dove sta scritto che devono considerare uno che ha dato le dimissioni ancora testimone.

Non ci hanno il diritto di fare le loro considerazioni?

Se poi chi ha dato le dimissioni si considera ancora testimone questo è un suo affare, anche se secondo me è un incorente.

Comunque non ci vedo niente di male e di irregolare nella raccomandata.

Se poi volete vedere per forza il male anche dove non c'è questo è un altro problema.

Alla prossima.
09/08/2006 13:39
 
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Un veccho adagio recita:

"QUANDO L'ALBERO VIENE ABBATTUTO, TUTTI NE FAN LEGNA!"
"QUANDO IL TUO NEMICO E' A TERRA FINISCILO"

Siamo in questo stadio, amico Luigi, per cui devi appellarti a tutte le tue energie. Nella lotta a favore delle libertà individuali, innanzitutto tue, tu, di tua iniziativa, hai scelto di percorrere la strada più difficile, quella che mette la formica contro l'elefante, ma possiamo solidarizzare a favore del tuo diritto ad essere libero credente e, per questo, non dover subire l'ostracismo, l'emarginazione, la discriminazione.

C'è oggi chi dall'albero abbattuto fa legna, provando intima soddisfazione per quanto ti sta accadendo. E' una ignobile reazione umana quella di voler veder "finito il nemico". La storia è piena di circostanze simili. Lo stesso Cristo dei cristiani, anche di quelli che oggi gioiscono, sentì dirsi: "ha salvato gli altri, salvi se stesso", e lui, di rimando, chiese al Padre il perdono per la loro ignoranza.
C'è però anche chi guarda con occhi di speranza a questo evento, per veder riaffermati i diritti inividuali di libertà, di dignità, di scelta e di coscienza.

"La pena di morte è stata la forma più drastica per AZZITTIRE CHI PARLA E PENSA IN PROPRIO.
Il potere non teme il suo suddito, ma teme le sue parole.
Il SILENZIO è l'antido migliore PER NEUTRALIZZARE il dissenso...azzittirlo.
Oggi sono mutati i metodi, ma la finalità è sempre la stessa:
AZZITTIRE IL DIVERSO, o quantomeno impedirgli di comunicare con il resto dei fedeli. Come si fa questo, visto che non può essere eliminato fisicamente, onde tappargli la bocca per sempre? Si fa isolandolo, creando intorno a lui un recinto impenetrabile di omertà, allontanandolo quanto più è possibile (apostatare=allontanare) dal resto degli altri.
E' ovvio che una procedura di questo tipo va giustificata necessariamente, altrimente verebbe vista come disumana, ed allora si attinge al sacro e si comincia a dire che è Dio che lo vuole, esattamente come per i nazisti che, per giustificarsi, portava sul cinturone la scritta "Dio lo vuole"...diversamente chi li avrebbe spinti in un guerra così spietata? L'amore per Dio può spingere in quella direzione, ma anche in altre...ogni giorno siamo abituati ad assistere a chi, nel nome di Dio, si fa saltare in aria."


A Libero che dice che l'ente giuridico CCTdG "ci ha il diritto" di dire a Luigi che non è più un testimone (come se solo in questo consistesse il problema), vorrei riproporgli un quesito, già proposto, ma a cui non è stata data risposta:



"Organizzazione per predicare il Regno e fare discepoli, pagine 172, 173", che così recita:

«Con fedeltà verso Dio, nessuno della congregazione dovrebbe salutare tali persone quando le incontra in pubblico né dovrebbe accoglierle nella propria casa. Anche i parenti consanguinei che non abitano nella stessa casa con un parente disassociato, siccome valutano la parentela spirituale più di quella carnale, evitano il contatto con tale parente dissociato il più possibile. E quelli che possono essere membri della stessa casa di un individuo disassociato cessano di avere associazione spirituale con il trasgressore impenitente. In questo modo il trasgressore è indotto a sentire l'enormità del suo errore, e, nello stesso tempo Geova sostiene il buon nome della sua organizzazione terrestre, e protegge il benessere spirituale dei suoi servitori sulla terra ... non c'è nessuna ragione per ascoltare un figlio o il coniuge disassociato se tenta di giustificarsi o tenta di trarre il fedele dalla sua parte per farlo pensare o agire come lui. Né dovrebbe essere ascoltato riguardo a obiezioni sul modo in cui il suo caso è stato considerato dal comitato giudiziario». (il grassetto è mio)

E' O NON E' UN INCITAMENTO ALLA DISCRIMINAZIONE?
E SE QUALCUNO DECIDESSE DI MANGIARE, BERE E DIVERTIRSI CON UN ESPULSO SAREBBE O NON SAREBBE A SUA VOLTA ESPULSO?
o dobbiamo cercare dove questo è affermato a chiare lettere?

Se tutto cessasse con il semplice annuncio delle dimissioni, nessuno avrebbe da obiettare alcunchè, ma quell'annuncio è un incitamento alla discriminazione ed è contro questa discriminazione che Luigi vuol far sentire la sua voce e, con lui, tutti quelli che hanno subito l'ostracismo.

La mia solidarietà a favore di Luigi in lotta per il riconocsimento dei diritti umani fondamentali, che gli spettano perchè essere vivente, nato, come tutti gli altri, libero!!! [SM=g28002] [SM=g28002] [SM=g28002]



Tanti cari saluti

Il Gabbiano
09/08/2006 14:04
 
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Cerchiamo di far ordine nella faccenda.

La raccomandata porta la data del 5-8-2006 e ammettiamo pure che è stata spedita lo stesso giorno che era sabato scorso.

Siccome le poste ( ci ho un amico all'ufficio postale ) ricevono le raccomandate il sabato ma il sabato e la domenica non le smistano, e siccome le raccomandate si smistano il pomeriggio la raccomandata è stata smistata il 7 agosto di pomeriggio.

E' impossibile che il giorno dopo, a meno di un miracolo, è stata già consegnata al postino la mattina dopo che sarebbe ieri mattina.

E questa perciò è la prima cosa miracolosa.

poi c'è un'altra cosa miracolosa. Vorrei sapere come ha fatto falla cara, in pieno agosto quando gli staff sono in ferie, ad avere fulmineo appuntamento lo stesso pomeriggio con un così importante studio legale, a studiare la questione, a mettersi in contatto con Pucci e a concepire la risposta ai testimoni in collaborazione con gli avvocato e con Pucci quando si sa che chiunque va da un avvocato prima di una settimana ( quando tutto va bene ) non mette mai nero su bianco.

Figuriamoci poi nel mese di Agosto.

Non dico niente altro, mi pare che la faccenda si commenta da sola.

[SM=g27994]
09/08/2006 14:22
 
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Re:

Scritto da: libero1978 09/08/2006 14.04
Cerchiamo di far ordine nella faccenda.



Non dico niente altro, mi pare che la faccenda si commenta da sola.

[SM=g27994]




Ciò che si commenta da solo sono la diffidenza ed il pregiudzio, caro LIbero.

Non so se sia possibile, ma sarebbe un colpo alla diffidenza, se Luigi potesse scannerizzare la busta con il timbro postale ed il contenuto della lettera, fermo restando la cancellazione dei nomi.
Quella sulla disponibilità di un avvocato mi pare francamente troppa. Santa pazienza, che non sei mai troppa!

Chissà che in questo modo possa lievitare il grado di fiducia.

Tanti saluti

Il Gabbiano
09/08/2006 15:01
 
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Re:

Scritto da: libero1978 09/08/2006 14.04
Cerchiamo di far ordine nella faccenda.
La raccomandata porta la data del 5-8-2006 e ammettiamo pure che è stata spedita lo stesso giorno che era sabato scorso.
Siccome le poste ( ci ho un amico all'ufficio postale ) ricevono le raccomandate il sabato ma il sabato e la domenica non le smistano, e siccome le raccomandate si smistano il pomeriggio la raccomandata è stata smistata il 7 agosto di pomeriggio.
E' impossibile che il giorno dopo, a meno di un miracolo, è stata già consegnata al postino la mattina dopo che sarebbe ieri mattina.
E questa perciò è la prima cosa miracolosa.
poi c'è un'altra cosa miracolosa. Vorrei sapere come ha fatto falla cara, in pieno agosto quando gli staff sono in ferie, ad avere fulmineo appuntamento lo stesso pomeriggio con un così importante studio legale, a studiare la questione, a mettersi in contatto con Pucci e a concepire la risposta ai testimoni in collaborazione con gli avvocato e con Pucci quando si sa che chiunque va da un avvocato prima di una settimana ( quando tutto va bene ) non mette mai nero su bianco.
Figuriamoci poi nel mese di Agosto.
Non dico niente altro, mi pare che la faccenda si commenta da sola.
[SM=g27994]



caro gabbiano ma con chi stiamo discutendo mi domando !?!?!

ma che c'azzecca 'sta cosa che è stata scritta?
ma come ti permetti Libero di dire certe cose?
ma qual'è il peso delle tue insinuazioni gratuite?

io sono sempe più senza parole... [SM=g27993] ...

tutti i dimessi sono stati contattati in questi giorni per essere disassociati.
con buona pace dello statuto.

ciao
bruno [SM=x511458]

09/08/2006 17:35
 
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STUDIO LEGALE AVV. VITO PUCCI: posta raccomandata A R


STUDIO LEGALE
Avv. Vito PUCCI
Via Fanelli 223/10 – 70125 BARI
Tel. 080/5303090 – 340/8563079
_______________________________________________________________


Bari, 9 Agosto 2006
Spett.
CORPO DIRETTIVO TdG
Via Bufalotta 1281
00138 R O M A RM

LETTERA APERTA

Spett.
CONGR. CRISTIANA TdG
Via Bufalotta 1281
00138 R O M A RM

RACCOMANDATA A R

Spett.
CORPO DEGLI ANZIANI
CONGREGAZIONE TdG
C/o Sig. M[SM=x511472]xe P[SM=x511472][SM=x511472]A
P[SM=x511472]x E. Dx N[SM=x511472]x xx
70026 MODUGNO BA

RACCOMANDATA AR

Spett.
GOVERNO ITALIANO
C/o Dipartimento Libertà Civili
Piazza del Viminale
00184 R O M A RM

LETTERA APERTA



Oggetto:
Dimissioni volontarie Art. 5 Statuto Ente
giuridico CCTdG.

Violazione Artt. 18-20 Dichiarazione Universale
Diritti Umani.

FALLACARA Luigi C/“OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO”.



In nome e per conto del dott. Luigi FALLACARA, residente in Bitonto, che in calce si sottoscrive per conferma e ratifica del contenuto, Vi significo formalmente quanto segue.

Da diversi anni, ormai, il mio assistito è molestato per le sue convinzioni religiose di cristiano Testimone di Geova con la ‘mentalità aperta al pluralismo’ dai Sigg.ri M xx P A, M S xxA, G xxe B O e altri che, abusando del loro ruolo di ‘anziani di congregazione’, non lasciano passare occasione per diffamarlo e denigrarlo agli occhi di parenti e amici Testimoni di Geova.

In particolare, i rapporti interpersonali sono divenuti oltremodo tesi e minacciosi a seguito e per effetto delle ‘dimissioni volontarie’ dall’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova rassegnate dal dott. Fallacara con raccomandata ar 17-19/7/2005 inviata ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 dello Statuto allegato all’Atto costitutivo 19/6/1985 del ridetto Ente giuridico.

Per la rilevanza del contenuto, le missive del 17 e 19/7/2005 qui devono intendersi richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge. - All.

A seguito di fatti e circostanze pregiudizievoli verificatesi nei giorni e mesi decorsi (e sui quali, per brevità, in questa sede è opportuno sorvolare), è accaduto che, ieri mattina, il dott. Fallacara ha ricevuto –a mezzo raccomandata ar- un preoccupante messaggio scritto del seguente tenore letterale:

“ABBIAMO RICEVUTO LA TUA NOTIFICA DI DIMISSIONI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLO STATUTO DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA. TI INFORMIAMO CHE PRENDENDO ATTO DI TALE COMUNICAZIONE NON SARAI PIU’ CONSIDERATO UN TESTIMONE DI GEOVA.
Per il corpo degli anziani: F.to Mxxxo S xxa, M xe P a, A xo S xxxe”. (sottolineatura aggiunta)

E’ evidente che, in mancanza di immediata revoca, tale nota raccomandata, assolutamente illegittima ai sensi dell’art. 2 ss. Cost. e della Legge Speciale n. 205/1993 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione … religiosa, si preannuncia foriera di gravissime conseguenze dannose -penalmente rilevanti- lesive del buon nome e della onorabilità del mio assistito, attesa la pratica assolutamente illecita, in atto presso tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova, dell’ “OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO” nei confronti di tutti coloro che, a torto o a ragione, sono considerati ex Testimoni di Geova.

E’ noto, infatti, che, a seguito delle nuove disposizioni pubblicate alle pagine 155-156 del libro Organizzati per fare la volontà di Geova, edizione 2005, un annuncio del tipo indicato sarebbe immediatamente inteso dall’intera comunità dei Testimoni di Geova alla stessa stregua di un annuncio di ‘dissociazione’ dalla Organizzazione Mondiale (ossia dalla religione) dei Testimoni di Geova, cosa che -in realtà- non è mai neppure balenata nella mente del dott. Fallacara.

Vi ricordo che, a norma della pubblicazione citata, “il termine ‘dissociazione’ si applica all’azione compiuta da un componente battezzato della congregazione che ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova né riconosciuto come tale … ripudiando la fede e abbandonando deliberatamente l’adorazione di Geova”.

Al contrario, invece, nella lettera di dimissioni del 17/7/2005, ultimo capoverso, il dott. Fallacara ha puntualmente dichiarato quanto segue:

Chiedo espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente perché la mia fede in Dio, il cui nome personale è Geova, è più solida che mai e immutata resta la mia stima nei confronti dei fratelli del Corpo Direttivo e di tutti i fratelli che si riconoscono nell’organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova che, come è noto, ha carattere spirituale e non giuridico”.

Inoltre, il comportamento pregiudizievole dei Sigg.ri P a & co. risulta adottato in violazione delle stesse norme dello Statuto dell’Ente giuridico dal quale il mio assistito si è dimesso oltre un anno fa e con i principi informatori degli ordinamenti giuridici italiano, europeo e mondiale.

E’ noto, infatti, che a norma dell’art. 9, comma decimo, dello Statuto, solo il Comitato direttivo dell’Ente giuridico CCTdG è legittimato a ratificare le dimissioni, immediatamente efficaci, dei soci aderenti (quale è stato il dott. Fallacara fino al 17/7/2005).

La deliberazione del corpo degli anziani della congregazione locale dei Testimoni di Geova di Bari San Paolo è inoltre stata adottata in patente contrasto con la lettera e con lo spirito positivo delle seguenti disposizioni di legge:

A) degli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione atteso che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

B) dell’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo la quale Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente … ;

C) degli artt. 18-20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e promulgata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10/12/1948, che, al riguardo, così testualmente si esprime:

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.


A tale riguardo è stato dovutamente chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina più qualificata che “nel novero delle libertà fondamentali riconosciute alla persona umana intesa come membro di un gruppo sociale, debba attribuirsi un rilievo preminente alla libertà individuale di interrompere il rapporto di appartenenza nei confronti della comunità, senza che la decisione di abbandono possa essere foriera di sanzioni lesive dei diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso, la libertà religiosa, concepita quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, si ritiene comprensiva del diritto della persona umanadi interrompere, in qualsiasi momento e senza alcuna condizione, il rapporto di appartenza con un gruppo confessionale”. – Marco Parisi, Provvedimenti delle organizzazioni religiose in materia disciplinare e tutela giurisdizionale dei diritti: divieto di ingerenza o sindacabilità?, in Giustizia Civile, Anno LV, Fasc. 11 – 2005, Parte prima, pagina 2814.

E ancora:
Fra i diritti fondamentali individuali deve annoverarsi la libertà di recesso dell’affiliato, non solo dall’associazione religiosa, ma pure dalla confessione, libertà il cui utilizzo deve in ogni momento essere consentito all’interessato senza alcuna forma che ne condizioni o limiti l’esercizio”. – Guido Lagomarsino, Espulsione ad nutum da associazione religiosa e garanzie costituzionali fondamentali disapplicate, in Giurisprudenza di merito, Anno XXXVIII, maggio 2006 n. 05, pagina 1149.

Tanto premesso, nella qualità indicata,

INVITO E DIFFIDO


A) i Sigg.ri P a M xe, Mxxxo S xxa e A xo S xxxe, nonché l’intero corpo degli anziani della congregazione locale dei Testimoni di Geova di Bari San Paolo, ad astenersi del tutto dall’annunciare alla congregazione, oppure a singoli componenti della stessa o di altre congregazioni locali di Testimoni di Geova, che il dott. Luigi FALLACARA “non è più Testimone di Geova”.

B) il Comitato direttivo dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, a fornire adeguata prova della delibera con la quale sono state ratificate le dimissioni volontarie rassegnate dal dott. Fallacara in data 17-19/7/2005 trasmettendo copia di detta delibera presso questo studio entro e non oltre giorni sette dalla data di ricezione della presente.

Diversamente, poiché l’immotivata decisione adottata dal corpo degli anziani della congregazione locale di Bari San Paolo lede in modo grave ed irreparabile i diritti umani fondamentali del mio assistito, mi corre l’obbligo di significarvi ad ogni effetto di legge che lo stesso, senza remora alcuna e previa formale denuncia all’opinione pubblica non solo confessionale nonché a tutte le Autorità competenti di ogni ordine e grado, procederà legalmente nei confronti di tutti coloro che si renderanno responsabili, con gravi conseguenze a Vostro carico.

Per doverosa conoscenza invierò copia della presente al Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova nonché al Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero degli Interni, tenuto per legge a vigilare su tali violazioni.

Tanto dovevo comunicare. Distinti saluti.



F.to dott. Luigi Fallacara F.to avv. Vito Pucci





Documenti allegati:
Copia raccomandata ar 19-22/7/2005;
Copia Lettera di dimissioni 17/7/2005.
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