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CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA BARI SAN PAOLO: posta raccomandata A R

Ultimo Aggiornamento: 22/08/2006 16:30
09/08/2006 17:35
 
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STUDIO LEGALE AVV. VITO PUCCI: posta raccomandata A R


STUDIO LEGALE
Avv. Vito PUCCI
Via Fanelli 223/10 – 70125 BARI
Tel. 080/5303090 – 340/8563079
_______________________________________________________________


Bari, 9 Agosto 2006
Spett.
CORPO DIRETTIVO TdG
Via Bufalotta 1281
00138 R O M A RM

LETTERA APERTA

Spett.
CONGR. CRISTIANA TdG
Via Bufalotta 1281
00138 R O M A RM

RACCOMANDATA A R

Spett.
CORPO DEGLI ANZIANI
CONGREGAZIONE TdG
C/o Sig. M[SM=x511472]xe P[SM=x511472][SM=x511472]A
P[SM=x511472]x E. Dx N[SM=x511472]x xx
70026 MODUGNO BA

RACCOMANDATA AR

Spett.
GOVERNO ITALIANO
C/o Dipartimento Libertà Civili
Piazza del Viminale
00184 R O M A RM

LETTERA APERTA



Oggetto:
Dimissioni volontarie Art. 5 Statuto Ente
giuridico CCTdG.

Violazione Artt. 18-20 Dichiarazione Universale
Diritti Umani.

FALLACARA Luigi C/“OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO”.



In nome e per conto del dott. Luigi FALLACARA, residente in Bitonto, che in calce si sottoscrive per conferma e ratifica del contenuto, Vi significo formalmente quanto segue.

Da diversi anni, ormai, il mio assistito è molestato per le sue convinzioni religiose di cristiano Testimone di Geova con la ‘mentalità aperta al pluralismo’ dai Sigg.ri M xx P A, M S xxA, G xxe B O e altri che, abusando del loro ruolo di ‘anziani di congregazione’, non lasciano passare occasione per diffamarlo e denigrarlo agli occhi di parenti e amici Testimoni di Geova.

In particolare, i rapporti interpersonali sono divenuti oltremodo tesi e minacciosi a seguito e per effetto delle ‘dimissioni volontarie’ dall’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova rassegnate dal dott. Fallacara con raccomandata ar 17-19/7/2005 inviata ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 dello Statuto allegato all’Atto costitutivo 19/6/1985 del ridetto Ente giuridico.

Per la rilevanza del contenuto, le missive del 17 e 19/7/2005 qui devono intendersi richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge. - All.

A seguito di fatti e circostanze pregiudizievoli verificatesi nei giorni e mesi decorsi (e sui quali, per brevità, in questa sede è opportuno sorvolare), è accaduto che, ieri mattina, il dott. Fallacara ha ricevuto –a mezzo raccomandata ar- un preoccupante messaggio scritto del seguente tenore letterale:

“ABBIAMO RICEVUTO LA TUA NOTIFICA DI DIMISSIONI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLO STATUTO DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA. TI INFORMIAMO CHE PRENDENDO ATTO DI TALE COMUNICAZIONE NON SARAI PIU’ CONSIDERATO UN TESTIMONE DI GEOVA.
Per il corpo degli anziani: F.to Mxxxo S xxa, M xe P a, A xo S xxxe”. (sottolineatura aggiunta)

E’ evidente che, in mancanza di immediata revoca, tale nota raccomandata, assolutamente illegittima ai sensi dell’art. 2 ss. Cost. e della Legge Speciale n. 205/1993 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione … religiosa, si preannuncia foriera di gravissime conseguenze dannose -penalmente rilevanti- lesive del buon nome e della onorabilità del mio assistito, attesa la pratica assolutamente illecita, in atto presso tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova, dell’ “OSTRACISMO PERENNE E ASSOLUTO” nei confronti di tutti coloro che, a torto o a ragione, sono considerati ex Testimoni di Geova.

E’ noto, infatti, che, a seguito delle nuove disposizioni pubblicate alle pagine 155-156 del libro Organizzati per fare la volontà di Geova, edizione 2005, un annuncio del tipo indicato sarebbe immediatamente inteso dall’intera comunità dei Testimoni di Geova alla stessa stregua di un annuncio di ‘dissociazione’ dalla Organizzazione Mondiale (ossia dalla religione) dei Testimoni di Geova, cosa che -in realtà- non è mai neppure balenata nella mente del dott. Fallacara.

Vi ricordo che, a norma della pubblicazione citata, “il termine ‘dissociazione’ si applica all’azione compiuta da un componente battezzato della congregazione che ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova né riconosciuto come tale … ripudiando la fede e abbandonando deliberatamente l’adorazione di Geova”.

Al contrario, invece, nella lettera di dimissioni del 17/7/2005, ultimo capoverso, il dott. Fallacara ha puntualmente dichiarato quanto segue:

Chiedo espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente perché la mia fede in Dio, il cui nome personale è Geova, è più solida che mai e immutata resta la mia stima nei confronti dei fratelli del Corpo Direttivo e di tutti i fratelli che si riconoscono nell’organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova che, come è noto, ha carattere spirituale e non giuridico”.

Inoltre, il comportamento pregiudizievole dei Sigg.ri P a & co. risulta adottato in violazione delle stesse norme dello Statuto dell’Ente giuridico dal quale il mio assistito si è dimesso oltre un anno fa e con i principi informatori degli ordinamenti giuridici italiano, europeo e mondiale.

E’ noto, infatti, che a norma dell’art. 9, comma decimo, dello Statuto, solo il Comitato direttivo dell’Ente giuridico CCTdG è legittimato a ratificare le dimissioni, immediatamente efficaci, dei soci aderenti (quale è stato il dott. Fallacara fino al 17/7/2005).

La deliberazione del corpo degli anziani della congregazione locale dei Testimoni di Geova di Bari San Paolo è inoltre stata adottata in patente contrasto con la lettera e con lo spirito positivo delle seguenti disposizioni di legge:

A) degli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione atteso che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

B) dell’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo la quale Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente … ;

C) degli artt. 18-20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e promulgata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10/12/1948, che, al riguardo, così testualmente si esprime:

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.


A tale riguardo è stato dovutamente chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina più qualificata che “nel novero delle libertà fondamentali riconosciute alla persona umana intesa come membro di un gruppo sociale, debba attribuirsi un rilievo preminente alla libertà individuale di interrompere il rapporto di appartenenza nei confronti della comunità, senza che la decisione di abbandono possa essere foriera di sanzioni lesive dei diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso, la libertà religiosa, concepita quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, si ritiene comprensiva del diritto della persona umanadi interrompere, in qualsiasi momento e senza alcuna condizione, il rapporto di appartenza con un gruppo confessionale”. – Marco Parisi, Provvedimenti delle organizzazioni religiose in materia disciplinare e tutela giurisdizionale dei diritti: divieto di ingerenza o sindacabilità?, in Giustizia Civile, Anno LV, Fasc. 11 – 2005, Parte prima, pagina 2814.

E ancora:
Fra i diritti fondamentali individuali deve annoverarsi la libertà di recesso dell’affiliato, non solo dall’associazione religiosa, ma pure dalla confessione, libertà il cui utilizzo deve in ogni momento essere consentito all’interessato senza alcuna forma che ne condizioni o limiti l’esercizio”. – Guido Lagomarsino, Espulsione ad nutum da associazione religiosa e garanzie costituzionali fondamentali disapplicate, in Giurisprudenza di merito, Anno XXXVIII, maggio 2006 n. 05, pagina 1149.

Tanto premesso, nella qualità indicata,

INVITO E DIFFIDO


A) i Sigg.ri P a M xe, Mxxxo S xxa e A xo S xxxe, nonché l’intero corpo degli anziani della congregazione locale dei Testimoni di Geova di Bari San Paolo, ad astenersi del tutto dall’annunciare alla congregazione, oppure a singoli componenti della stessa o di altre congregazioni locali di Testimoni di Geova, che il dott. Luigi FALLACARA “non è più Testimone di Geova”.

B) il Comitato direttivo dell’Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, a fornire adeguata prova della delibera con la quale sono state ratificate le dimissioni volontarie rassegnate dal dott. Fallacara in data 17-19/7/2005 trasmettendo copia di detta delibera presso questo studio entro e non oltre giorni sette dalla data di ricezione della presente.

Diversamente, poiché l’immotivata decisione adottata dal corpo degli anziani della congregazione locale di Bari San Paolo lede in modo grave ed irreparabile i diritti umani fondamentali del mio assistito, mi corre l’obbligo di significarvi ad ogni effetto di legge che lo stesso, senza remora alcuna e previa formale denuncia all’opinione pubblica non solo confessionale nonché a tutte le Autorità competenti di ogni ordine e grado, procederà legalmente nei confronti di tutti coloro che si renderanno responsabili, con gravi conseguenze a Vostro carico.

Per doverosa conoscenza invierò copia della presente al Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova nonché al Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero degli Interni, tenuto per legge a vigilare su tali violazioni.

Tanto dovevo comunicare. Distinti saluti.



F.to dott. Luigi Fallacara F.to avv. Vito Pucci





Documenti allegati:
Copia raccomandata ar 19-22/7/2005;
Copia Lettera di dimissioni 17/7/2005.
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