Scritto da: husband70 12/08/2006 18.52
Ma siete veramente così sprovveduti da credere che dal punto di vista legale ci sia differenza fra dissociarsi o dimettersi da una associazione?
E questo senza tener conto della corretta lettura della lingua di Dante!
E per di più da una associazione nel cui statuto riconosciuto dalla stato si dichiara, senza smentite statuali, che la suddetta organizzazione rappresenta i TdG?
E veramente credete che una associazione non abbia uno straccio di legale abbastanza competente da consultare prima di far comunicare per iscritto ad un dimissionario che non sarà più considerato TdG ( seguendo la lettera dello statuto )?
E, considerando che questa associazione è stata già attaccata sul piano dell'applicazione dello statuto, non pensate che prima di fare alcun passo non lo faccia con la certezza di farlo nell'ambito della più inattaccabile legalità?
In fondo quel che ha scritto Achille Lorenzi, e che è stato riferito dal dott.Fallacara ( che ha attribuito in modo ridicolo al Lorenzi una sorta di collusione con la CCTdG)
è molto più realistico di tante fantasie scritte a sproposito su questo forum da tanti improvvisati giuristi.
Saluti.
non hai risposto alla mia domanda.
devo però intendere che il tuo intervento stia a significare che tra le due possibilità esposte tu ritenga che le
dissociazioni/dimissioni siano state trattate in maniera non corretta dal punto di vista statutario e che quindi vadano considerate
tutte nulle.
qualcun'altro ha niente da aggiungere ?
[Modificato da giainuso 12/08/2006 19.05]