Cerchiamo di mettere in ordine i vari interventi e i vari argomenti. Innanzitutto mi complimento con Libero per la fermezza e insieme compostezza con la quale stigmatizza l'arroganza del Fallacara che non solo ignora le più elementari norme della giurisprudenza, ignora i contenuti delle ordinanze giudiziali, ma ignora perfino le più elementari norme della buona educazione e del civile convivere, ma lasciamo perdere e andiamo agli argomenti.
Innanzitutto il Fallacara scrive:
Sono in possesso del succulento numero 05, anno XXXVIII, dell'autorevole rivista specializzata "Giurisprudenza di Merito" diretta da Ciro Riviezzo, Maggio 2006, Giuffrè Editore, in cui vi sono ben 17 pagine di commento al "Caso Pucci" da parte del noto giurista e traduttore scientifico genovese, Guido Lagomarsino.
Ma chi è realmente il Sig. Guido Lagomarsino? Viene definito traduttore e
giurista. Niente di pù vero in quanto a traduttore e niente di più falso in quanto a
giurista.
Queste le referenze di Guido Lagomarsino:
Guido Lagomarsino: traduttore scientifico e letterario, ha diretto uno Studio di Traduzioni prima di dedicarsi all’attività di agente e scout editoriale. Dirige con Anna Spadolini l’agenzia letteraria internazionale Servizi editoriali che si occupa da anni della promozione di editori italiani all’estero e di editori stranieri in Italia. Ha tradotto e tuttora traduce dal francese, dall’inglese e dal tedesco per Eleuthera, Fazi, il Saggiatore, De Agostini, Mondadori e altri. È docente della scuola di editoria del Centro Piamarta.
Ulteriori informazioni sul Lagomarsino e sulle sue attività sono reperibili sul sito:
www.serv-ed.it/Corsomilano.htm
Che poi avrà anche tradotto testi di giurisprudenza non ne fa certamente un giurista. Ma il Fallacara prosegue dicendo:
Costui, attraverso una trattazione ampia e capillare, frantuma le ragioni del pronunciamento del Tribunale del reclamo di Bari.
Avete capito bene, abbiamo un altro giurista improvvisato che chissà per quali scopi "frantuma" il pronunciamento
di un vero giurista che presiede un collegio giudicante composto
da veri giuristi magistrati del Tribunale di Bari.
In attesa che il giudizio civile di primo grado pendente presso il Tribunale di Bitonto, di competenza del Giudice Unico Salvatore Casciaro, ormai nella fase conclusiva, riprenda il 17 ottobre, cito -per lo stupore sdegnato(?) di marito 70- una nota sintetica di Lagomarsino a pag. 1146 che rappresenta una minuscola sezione dello studio approfondito effettuato dal giurista:
"Il giudice statuale (Napoleone, presidente del Tribunale di Bari, ndr) avrebbe dovuto ritenesi giurisdizionalmente competente a sindacare la legittimità del provvedimento espulsivo definitivo dalla Congregazione e pronunciarne la nullità, tanto per la violazione delle norme statuari dell'ente, che per la lesione del diritto di difesa dell'incolpato (il Pucci, ndr)".
Qui siamo proprio al delirio, un traduttore che si improvvisa giurista e detta ad un vero giurista, il giudice statuale Dott. Napoleone, quel che avrebbe dovuto o che non avrebbe dovuto fare in osservanza alla legge! PAZZESCO!!!!
E' quanto mai ridicola infine la tesi secondo cui i difensori
della CCTdG avessero seguita una linea perdente ai fini delle ragioni della stessa CCTdG alla quale il giudice ( dando loro torto ) avrebbe in effetti riconosciuto le buone ragioni della CCTdG. Se poi questo assurdo fosse vero ( ma non è vero e lo dimostro in seguito )questo certamente avvalorerebbe ulteriormente la correttezza legale del dispositivo del giudice ad onta di una eventuale errata impostazione dei legali della CCTdG.
Per rispondere anche alla Sig.ra Siria riporto nuovamente parte del dispositivo del giudice che smentisce che i difensori abbiano mai potuto sostenere la tesi di cui si fa latore il Fallacara.
......Orbene, l’art. 9 dello Statuto della confessione consente espressamente che il Comitato direttivo della Congregazione nomini Comitati speciali «per lo svolgimento di particolari compiti». Con riguardo poi al Comitato giudiziario, la reclamante invoca la prassi consuetudinaria, che vuole la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari condotta da comitati che assumono la funzione di rappresentare gli organi statutariamente competenti.
Tramite i suoi legali la CCTdG ha invocato la prassi consuetudinaria che vuole la fase istruttoriacondotta da comitati che assumono la funzione di rappresentanza degli organi competenti.
L'orientamento della attuale giurisprudenza segue le linee della legge di diritto amministrativo 241/90 del 7 Agosto 1990 che recita all'Art.4
“L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”
E' perciò evidente che gli esiti dell'istruttoria, in questo caso condotta dai comitati delegati al procedimento sono vincolanti nei confronti dell'organo competente per la adozione del provvedimento ( cioè il Comitato Direttivo della CCTdG, a meno che non ci siano ragioni tali di cui è al corrente per le quali potrebbe annullare il provvedimento stesso.
Ma mi chiedo come possa il Comitato Direttivo della CCTdG con sede a Roma contestare una decisione presa in istruzione di procedimento da un comitato che si trovi a centinaia di chilometri di distanza.
Per cui, ai sensi della vigente giurisprudenza, le conclusioni tratte dai comitati speciali periferici che trattano la fase istruttoria sono di regola vincolanti per gli organi centrali.
Da quanto sopra emerge che le tesi del Fallacara e del suo "giurista" Lagomarsino sono del tutto giuridicamente sballate.
E non potrebbe essere diversamente alla luce del dispositivo favorevole alla CCTdG prodotto dal Tribunale di Bari.
Saluti
[Modificato da husband70 05/08/2006 19.30]