Conferme per Il Gabiano
Caro “il Gabiano”,
Cerco di chiarire, dove posso, la situazione.
Allora, per chi non è mai stato anziano, vorrei precisare che non esisteva per noi nessun “atto di delibera” e le cose simili di cui si parla nello Statuto. Queste cose contemplate dagli Statuti
non erano e non sono per la maggior parte degli anziani
nozioni conosciute!
L’unica procedura, la si ritrova in maniera chiara ed esplicita nella circolare quotata da Gabry, che per praticità riproduco qui di seguito:
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DATA XXXXXXX
AL CORPO DEGLI ANZIANI
Cari fratelli,
Abbiamo ricevuto diverse domande su come tenere la corrispondenza relativa a casi giudiziari e dissociazioni. Siamo lieti di fornirvi alcune informazioni che potranno servirvi di norma.
Tenete presente che vi sono già state provvedute certe informazioni che precisano sia le esigenze scritturali che alcune esigenze legali. Alcuni che sono stati disciplinati in seguito perdono la spiritualità e cercano di reagire e vendicarsi. Tutti i comitati giudiziari dovrebbero prestare la massima attenzione e seguire le istruzioni non solo per assicurarsi che la cosa sia trattata in modo scritturale, ma anche per trattarla in modo da non esporci inutilmente a problemi legali. Il comitato giudiziario non dovrebbe mai svolgere le indagini frettolosamente e senza rivedere le norme procedurali, senza previa riflessione, accurata preparazione e preghiera. Inoltre è bene consultare anziani competenti circa i princìpi e la procedura.
Dopo che un comitato giudiziario debitamente nominato si è incontrato con la persona e ha deciso se disassociarla o mostrare misericordia perché ha dato prova di pentimento, oppure ha archiviato il caso per mancanza di prove, viene preparato un rapporto dell’azione giudiziaria, firmato dal comitato giudiziario.
In caso di disassociazione, questo rapporto include la compilazione precisa, completa e molto accurata del modulo “Notifica di disassociazione o dissociazione” (S-77-I) e delle cartoline “Registrazione di disassociazione o dissociazione” (S-79a-I e S-79b-I). Le cartoline S-79a-I e S-79b-I vengono inviate all’Ufficio insieme all’originale del modulo S-77-I. Quando l’Ufficio vi avrà rispedito la cartolina S-79b, questa insieme al duplicato del modulo S-77-I e all’eventuale corrispondenza relativa al caso, viene conservata in una busta chiusa. Sulla busta ci dev’essere il nome del disassociato e i nomi di coloro che formavano il comitato giudiziario.
Quando un comitato giudiziario non disassocia l’accusato per le ragioni indicate al paragrafo 3, è ugualmente necessario che il comitato prepari un rapporto scritto sul caso. Questo rapporto dev’essere conservato in una busta chiusa con su scritto la data, il nome dell’accusato e i nomi di coloro che formavano il comitato giudiziario.
Se e quando un disassociato fa domanda per essere riassociato, la busta può essere aperta dal comitato che considererà la domanda di riassociazione. Di solito è preferibile che questo comitato sia formato dai fratelli che trattarono in origine il caso, se sono disponibili e ancora pienamente qualificati. Nel caso si decida di riassociare la persona, la data della riassociazione dovrà essere indicata sulla cartolina S-79b-I che dovrà essere firmata dal segretario e inviata prontamente all’Ufficio. Tutta la documentazione dovrà di nuovo essere messa in una busta chiusa con su il nome della persona riassociata e anche i nomi dei fratelli che formavano il comitato di riassociazione. La data della riassociazione dovrà essere indicata all’esterno della busta.
Tutta la corrispondenza relativa a questioni giudiziarie è confidenziale e il segretario dovrà conservarla nell’archivio della congregazione. Il segretario non è autorizzato ad aprire queste buste solo perché ha l’incarico di tenerle al sicuro. Anzi, se in futuro sarà necessario aprire queste buste, questo lo dovranno fare gli anziani che tratteranno il caso.
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Perciò, come hai potuto notare, non siam stati “noi”, ossia gli anziani insieme ai quali ho partecipato molto spesso come presidente del comitato giudiziario o al comitato di appello, ad avere “abusato” della nostra autorità, ma semplicemente abbiamo seguito la prassi!Sti benedetti moduli (S-79a-I e S-79b-I) di cui parla la circolare, sono tutto fuorché una "proposta" o una "domanda". Sono chiaramente delle comunicazioni di DECISIONI GIA PRESE E COMUNICATE ALL'INTERESSATO.
Per quanto riguarda la tua seconda domanda, ossia il “presentarsi in tribunale”, ciò non avviene praticamente MAI. Nel 99.999% dei casi, i “colpevoli” accettano la situazione e basta.
L’unico “reclamo” al quale avevano diritto, era fare richiesta di un comitato d’appello. Lo si fa al comitato giudiziario che ti ha giudicato, il quale si mette in contatto con il sorvegliante di circoscritzione che, dopo consultarsi con la Betel, decidono chi farà parte del detto comitato di appello.
Dimentica dunque, tutto quanto dice lo Statuto, in quanto, per il proclamatore che viene disassociato, come pure per il corpo degli anziani che tratta il caso, lo Statuto semplicemente NON ESISTE, e perciò nulla di quanto in esso descritto. Quando poi, in sordina, quelli della Betel si divertono a fare adunanze nelle quali in 45 minuti convalidono, ratificano, o procedono o quello che tu vuoi, con la disassociazione è solo roba per divertire la galleria, quella “legale”. Tutto il resto E GIA AVVENUTO ED E EFFETTIVO ORMAI DA GIORNI SE NON SETTIMANE E MESI.
Per quanto riguarda la tua altra curiosità, ossia “al diritto di difesa” del “credente”, beh, la sua sola difesa poteva farla ESSO STESSO, non essendo permesso a NESSUNO, eccetto l’accusato, di presentarsi davanti al corpo degli anziani. Semmai l’accusato avesse dei “testimoni” che sostenessero la sua versione dei fatti, questi sono ascoltati dal comitato giudiziario, ma spesso e volentieri in assenza del colpevole! Lo stesso si può dire dei testimoni “a carico”, che vengono ascoltati, spesso e volentieri, in assenza dell’accusato, che deve accettare ciò che dicono i “giudici” che fungono anche da PM, senza neppure SENTIRE con le loro orecchie, ciò che viene detto da detti testimoni a carico.
Spero di avere aggiunto dettagli che mostrano la maniera di agire dei comitati giudiziari, e soprattutto il potere decisionale che essi hanno in assoluto, e che possono essere “smentiti”, non dalla Betel che agisce in qualità di autorità finale in tutti i casi, ma solo dal comitato di appello, e solo nei casi per i quali l’accusato si sia avvalso della facoltà di richiedere e giustificare la richesta di un comitato di appello. Sappiate che in generale i comitati di appello sono accordati solo a coloro che hanno potuto dimostrare, scrivendolo su una lettera, IN CHE COSA IL COMITATO GIUDIZIARIO ABBIA FATTO UN ERRORE. In generale, gli
errori di giudizio non sono contati valide ragione per un appello, ma solo gli error procedurali, esempio c’era un sol testimone, o il peccato non è uno dei peccati per i quali c’è il provvedimento della disassociazione, e cose simili.
Dunque, quando tutti i fatti mostrano che uno si è reso colpevole di aver trasgredito un principio o una legge per la quale è prevista la pena della disassociazione, rimane solo la questione della base per mostrare misericordia. In generale, il colpevole non può appellarsi dicendo che “non gli è stata mostrata misericordia”, in quanto la cosa è basata sulla valutazione personale dei componenti il comitato giudiziario primario.
In generale, nemmeno uno su 10 dei casi di disassociazione finisce con un comitato di appello. Questo è una cosa veramente RARISSIMA.
Per il resto .... rimane il punto principale, quello che viene praticato, in base alle disposizioni della società, come ben esposto nella circolare che Gabry ha cortesemente trascritto, NON CORRISPONDE A QUANTO PREVISTO DAGLI STATUTI. Amen!